I Comuni e gli altri enti territoriali che intendono applicare le disposizioni di cui alla rottamazione-quater alle ingiunzioni fiscali hanno tempo fino al 29 luglio per adottare l’apposito provvedimento.

Con il provvedimento andranno definite il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento della rottamazione e la relativa scadenza; le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento.

Nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, ecc.

I vantaggi ossia l’abbattimento del debito originario, sono gli stessi di quelli della rottamazione delle cartelle.

Detto ciò, vediamo cosa dovrà pagare nello specifico il contribuente che presenterà domanda di rottamazione delle ingiunzioni fiscali.

La rottamazione-quater per i Comuni

L’art.17-bis del DL 34/2023, c.d. decreto bollette ha esteso le disposizioni di cui alla rottamazione delle cartelle e allo stralcio dei debiti fino a mille euro anche alle ingiunzioni fiscali dei Comuni e degli altri enti territoriali.

Poco cambia se l’ingiunzione è stata formata direttamente dall’Ente territoriale o da un concessionario della riscossione privato incaricato dallo stesso Ente:

Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n.197

Dunque, i Comuni e gli altri enti territoriali possono applicare la rottamazione e lo stralcio debiti fino a mille euro, adottando apposito provvedimento entro il 29 luglio 2023 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL bollette).

A ogni modo, i Comuni e gli altri Enti territoriali, avranno la massima autonomia nel definire i contorni della rottamazione.

La rottamazione-quater per i Comuni. Cosa si paga e cosa no?

Aderendo alla rottamazione delle cartelle, il contribuente paga:

  • l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella;
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Non dovrà versare invece: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Rispetto alla precedenti rottamazioni, il contribuente risparmia anche sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Infatti abbiamo già visto che questa è la la rottamazione più conveniente di sempre.

Ebbene le stesse indicazioni varranno per la rottamazione delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi. Dunque, ad esempio per un debito IMU, il contribuente pagherà il tributo, le spese di rimborso per le eventuali procedure esecutive avviate dall’Ente, nonché le spese di notifica dell’ingiunzione fiscale. Inoltre pagherà anche gli interessi nel caso in cui decidesse di pagare a rate il totale dovuto ai fini della rottamazione.

Riassumendo…

  • I Comuni possono decidere di applicare alle ingiunzioni fiscali i vantaggi della rottamazione-quater;
  • per far ciò, devono adottare apposito provvedimento entro il 29 luglio 2023;
  • i vantaggi ossia l’abbattimento del debito originario, sono gli stessi di quelli della rottamazione delle cartelle;
  • la rottamazione riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi degli enti territoriali, escluse le Regioni.