La cartella di pagamento ha un suo numero identificativo. Un numero che è diverso da cartella a cartella. È un dato fondamentale ai fini dell’adesione alla rottamazione quater. Ci riferiamo alla definizione agevolata prevista con la Legge di bilancio 2023.

Il beneficio si concretizza nella possibilità, per il contribuente (debitore) di pagare solo la quota capitale del debito, azzerando, invece, sanzioni ed interessi. In dettaglio, aderendo alla sanatoria, si dovranno pagare solo:

  • le somme dovute a titolo di capitale;
  • gli importi maturati a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non saranno da corrispondere le somme dovute a titolo di:

  • interessi iscritti a ruolo;
  • sanzioni;
  • interessi di mora e aggio.

Laddove però si tratti di multe per violazione del codice della strada o altre sanzioni amministrative, si azzerano solo gli interessi.

In pratica la sanzione va, comunque, pagata.

La domanda per la rottamazione quater

L’accesso alla rottamazione quater non è automatica. Occorre presentare domanda all’agente riscossione entro il 30 aprile 2023.

L’Agenzia Entrate Riscossione, per i debiti a essa affidati, ha dettato le relative istruzioni, indicando che la richiesta di adesione può essere presentata:

  • online, tramite area riservata, accedendo con credenziali SPID, CIE (Carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi);
  • online, tramite servizio pubblico, senza necessità di autenticarsi.

Una volta presentata la domanda, l’ente riscossione risponderà entro il 30 giugno 2023, inviando apposita comunicazione. Nella comunicazione, se la domanda è accolta, saranno indicati l’importo dovuto e le scadenze di pagamento. Saranno allegati anche i bollettini precompilati. Se, invece, la richiesta è respinta ne saranno riportati i motivi.

Attenzione sempre al numero cartella/avviso

Nella domanda di adesione alla rottamazione quater è sempre da indicare il numero di cartella/avviso che si intende sanare. Ciò, sia laddove la richiesta è presentata nell’area riservata sia se fatta attraverso il servizio pubblico.

Il numero da indicare è quello che si trova in alto alla prima pagina della cartella. Se trattasi di avviso INPS, si indica in numero dell’atto.

Se, invece, si tratta di avviso di presa in carico ricevuto dall’Agente riscossione a seguito di avviso di accertamento emesso dall’Agenzia Entrate o altri enti, occorre indicare il numero indicato alla voce “Riferimento interno”.

L’errata indicazione del numero cartella/avviso/atto, potrebbe compromettere l’esito positivo della richiesta, in quanto l’ente non potrà risalire alla cartella da sanare.