Il mancato pagamento di una cartella esattoriale può portare all’avvio da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione delle c.d. procedura esecutive ossia pignoramento e successiva espropriazione del bene mobile o immobile. Detto ciò, aderendo alla rottamazione-quater, il contribuente potrebbe  bloccare a suo favore le azioni intraprese dall’Agente della riscossione. Infatti, la presentazione della domanda per beneficiare della sanatoria delle cartelle permette al contribuente di avere una serie di vantaggi.

Vediamo nello specifico quali sono gli effetti della rottamazione-quater rispetto ai casi in cui un immobile del contribuente è stato oggetto di ipoteca o pignoramento con successiva messa in vendita dello stesso immobile all’asta.

L’istanza di adesione produce effetti anche sui pignoramenti presso terzi.

La presentazione dell’istanza di adesione e gli effetti sulle procedure esecutive

La Legge n°197/2022, al comma 240, regola gli effetti della presentazione dell’istanza di rottamazione-quater entro il prossimo 30 aprile 2023.

In particolare, come già visto più volte, la presentazione della domanda di rottamazione-quater comporta (vedi relazione illustrativa Legge di bilancio 2023):

  • il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del decreto del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l’agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008.;
  • per le imprese, il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, DURC (necessario per partecipare ad appalti pubblici) con la sola presentazione dell’istanza di adesione.

Attenzione, sopra abbiamo parlato di sospensione della procedure esecutive in seguito alla presentazione della domanda di rottamazione; da qui, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della sanatoria delle cartelle, determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Rottamazione-qauter e procedure esecutive immobiliari

In base a quanto visto finora, la sola presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione-quater, permette al contribuente di avere diversi vantaggi che addirittura arrivano fino alla sospensione delle procedure esecutive: a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Detto ciò, prima di andare nello specifico ad analizzare gli effetti dell’istanza sulle procedure esecutive, è bene ricordare, in materia di pignoramento immobiliare che (Fonte portale ADER), lo stesso non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

  • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

Negli altri casi, si può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solo se: l’importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro; sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.

 Il pignoramento immobiliare dell’Agente della riscossione è effettuato mediante la trascrizione nei registri immobiliari di un avviso che viene notificato al debitore entro i successivi cinque giorni.

Quali effetti sugli immobili all’asta?

Abbiamo visto sopra che l’istanza di rottamazione-quater blocca le procedure esecutive a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Dunque, in tale ultimo caso, l’istanza non produce alcun effetto in quanto parliamo di procedure esecutive in stato avanzato.

A tal proposito, rispetto alla prima delle recenti finestre di rottamazione delle cartelle, ex art. 6 del DL 193/2016, l’Ex Equitalia aveva avuto modo di chiarire che (vedi incontri con il CNDCEC di Roma) sono da ritenersi procedure in stato avanzato anche:

gli interventi in procedure immobiliari nel caso in cui l’immobile oggetto di esecuzione promossa da terzi sia gravata da ipoteca iscritta dal medesimo Agente della riscossione o le azioni di tipo conservativo; per entrambi tale azioni, la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata non ne inibisce l’avvio e quelle in essere proseguono.

Tali indicazioni valgono anche rispetto alla rottamazione-quater.

Inoltre, nella risposta n° 266/2020, l’Agenzia delle entrate ha affermato, nell’ambito di una procedura esecutiva avviata da terzi con successivo intervento dell’Agente della riscossione, che:

all’agente della riscossione – viene inibito temporaneamente il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che avrebbe il diritto di compiere, anche surrogandosi al pignorante, in caso di sua rinuncia (cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n. 689), senza, però, che ciò pregiudichi la conservazione, in capo all’agente della riscossione che ha proposto l’intervento, del diritto di partecipare, fino al completamento del pagamento di quanto dovuto a titolo di “rottamazione-ter”, alla distribuzione delle somme disponibili.

Ciò, ad evitare pregiudizio per il credito oggetto dell’intervento, quale rideterminato a seguito della definizione agevolata.

Nei fatti, gli impatti dell’istanza di rottamazione-quater sulle procedure in corso devono essere analizzati caso per caso.