Che la rottamazione-quater sia la più conveniente di sempre lo abbiamo già visto, ma che in alcuni casi il contribuente può chiudere la partita con il Fisco o con altre amministrazioni senza togliere un euro o quasi lo avevamo quasi dimenticato; al pari di quanto già avvenuto per le altre rottamazioni, con risparmi maggiori in questo caso. Per alcuni addirittura c’è una sorpresa.

Partiamo dal presupposto che, aderendo alla rottamazione-quater, il contribuente può chiudere ogni discorso con l’Agenzia delle Entrate riscossione, ex Equitalia.

E lo può fare pagando l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella. Le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Detto ciò, il debitore, se per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto considerato lo sconto della rottamazione-quater, potrà congedarsi senza togliere un euro.

Lo stesso discorso vale per i debito costituti da sole sanzioni, in questo caso il contribuente dovrà pagare un importo irrisorio.

La rottamazione-quater

Chi decide di aderire alla rottamazione-quater prevista nella Legge di bilancio 2023, deve partire dall’assunto che potranno essere oggetto di definizione agevolata i singoli debiti affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, ai tempi Equitalia, tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022.

Questa è la prima verifica da fare rispetto alle informazioni rilevabili dalla cartella.

Poi bisogna verificare la tipologia di debito rispetto al quale il contribuente vuole aderire alla sanatoria. Possono essere definiti debiti relativi alle imposte dirette, Irpef, Ires, alle imposte indirette, Iva, imposta di registro, ecc. Nonché afferenti tributi locali quali IMU, TARI, ecc. Con alcune precisazioni, anche le multe e il bollo auto.

Rottamazione-quater. In alcuni casi è gratis

Aderendo alla rottamazione-quater, il contribuente non dovrà versare le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Rispetto alla precedenti sanatorie, il contribuente risparmia anche sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

I pagamenti parziali

Potrebbe accadere che, per effetto di precedenti pagamenti parziali,  il contribuente abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, considerato ora lo sconto della rottamazione-quater.

Ipotizziamo, ad esempio, che su un debito di 2.900 euro di cui 2.000 di imposta e 900 di sanzione, il contribuente abbia già versato tutta l’imposta. Il residuo, ossia la sanzione, non dovrà essere versata perché rientra tra gli importi non dovuti per effetto della sanatoria.

Dunque, per verificare se il contribuente deve ancora qualcosa all’ADER dovrà tenere conto di quanto versato a titolo di:

  • capitale (imposta, tassa; tributo);
  • rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto considerando anche lo sconto da rottamazione (no sanzioni, interessi e aggio), il contribuente dovrà comunque presentare istanza di adesione alla rottamazione-quater entro il 30 aprile 2023.

Attenzione però,  le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla sanatoria, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Lo stesso discorso vale per i debiti costituti da sole sanzioni. Ad esempio, vedi sanzione per dichiarazione infedele senza imposte da versare. In questo caso il contribuente dovrà pagare un importo irrisorio. Ossia, le spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella esattoriale.