Possono essere pagate con la rottamazione-quater anche le cartelle che hanno a oggetto contributi previdenziali. Se per quelli dovuti all’INPS non ci sono particolari condizioni da rispettare ai fini della rottamazione, invece per i debiti verso le casse di previdenza private è necessario prima verificare che la cassa abbia aderito alla rottamazione entro lo scorso 31 gennaio. Se la cassa ha aderito, allora è possibile presentare domanda di rottamazione anche per i contributi previdenziali non pagati e contestati con la cartella esattoriale.

Con la circolare n° 6, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato nuovi chiarimenti  sulla pace fiscale, in cui rientra anche la rottamazione-quater.

In particolare, tra i quesiti a cui ha risposto l’Agenzia delle entrate ce n’è uno che riguarda il passaggio dalla rottamazione-ter alla quater, per delle cartelle rispetto alle quali il contribuente sta beneficiando della precedente rottamazione e che contengano debiti di enti previdenziali privati che hanno dichiarato di non aderire all’attuale rottamazione-quater.

Come bisogna comportasi in tali casi?

Rottamazione cartelle. Quali debiti possono essere oggetto di sanatoria?

In base alle FAQ  presenti sul portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione, la rottamazione-quater riguarda  tutti i debiti affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione- quater”. Ma solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:

  • adottare uno specifico provvedimento;
  • trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • pubblicarlo sul proprio sito internet.

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’adesione alla rottamazione-quater sono:

  • CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
  • ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
  • CNPR – Cassa Ragionieri
  • ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
  • INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani

Rottamazione-quater per contributi non versati.
La gestione del passaggio dalla vecchia alla nuova sanatoria?

In base a quanto accennato in premessa, potrebbe accadere che il contribuente voglia passare dalla rottamazione-ter alla quater per delle cartelle che però contengono anche dei debiti per contributi previdenziali dovuti a casse di previdenza private che non hanno aderito alla nuova rottamazione.

La questione è stata analizzata dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°6 2023 in risposta a specifica domanda.

Il quesito posto all’Agenzia delle entrate è il seguente:

Il comma 251 estende la definizione delle somme iscritte a ruolo anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati (enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), previe apposite delibere dei medesimi enti (approvate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato d.lgs. n. 509 del 1994) e pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023, se comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Si chiede quale sia il corretto comportamento da tenere da parte di un contribuente che volesse aderire alla “rottamazione” in argomento, per le cartelle per le quali si sta beneficiando della precedente definizione agevolata, che contengano debiti di enti previdenziali privati che hanno dichiarato di non aderire all’attuale rottamazione.

Risposta:

Si ritiene che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi debbano essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito.

Dunque, la presentazione della domanda di rottamazione dovrà avvenire entro il prossimo 30 aprile. E il contribuente o chi per lui, dovrà fare attenzione a non inserire debiti previdenziali verso enti che non hanno aderito alla nuova sanatoria.