La possibilità di aderire alla rottamazione quater contributi previdenziali pagati alle casse di diritto privato (ad esempio cassa forense, cassa dei commercialisti, ecc.) dipende da se la cassa stessa ha deciso di aderire a questa possibilità concessa dal legislatore.

Ad oggi diverse sono quelle aderenti. Molte, invece, quelle che hanno deciso di non farlo. Una decisione che la cassa era chiamata a deliberare entro il 31 gennaio 2023.

Ma andiamo con ordine, prima di arrivare all’elenco degli esclusi e ammessi.

Come funziona la rottamazione quater, domanda e scadenze

La legge di bilancio 2023 ha previsto la rottamazione quater, ossia la possibilità per i contribuenti di definire in maniera agevolata i debiti (carichi) affidati, dalle amministrazioni, all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Chi decide di voler sfruttare questa chance deve presentare domanda all’Agenzia Entrate Riscossione entro il 30 giugno 2023. Successivamente, l’Agenzia risponde (con l’accoglimento o rigetto) entro il 30 settembre 2023. Nella domanda bisogna indicare se si vuole pagare il dovuto in unica soluzione o a rate (massimo 18 rate).

Il pagamento dell’unica rata scade il 31 ottobre 2023. In caso di pagamento rateale, invece, le prime due rate scadranno rispettivamente il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023. Le successive scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al tasso del 2% a decorrere dal 1° novembre 2023. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, entro 5 giorni successivi dalla scadenza comporta la decadenza dal beneficio (c.d. 5 giorni di tolleranza).

Aderire alla rottamazione significa sostanzialmente risparmiare sanzione e interessi. Quindi, del debito in cartella di pagamento si paga solo la quota capitale del debito. Si pagano anche le somme maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Come funziona per le casse previdenziali di diritto provato

Per i debiti dei contribuenti affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dalle casse/enti previdenziali di diritto privato è possibile fare domanda di adesione alla rottamazione quater solo se la cassa stessa abbia deliberato di voler ammettere questa possibilità.

Tale delibera, come anticipato, doveva essere adottata entro il 31 gennaio 2023.

Sulla base di quanto anzidetto, non tutte le casse private hanno deciso di deliberare in questo senso. Questo significa che, non è possibile fare domanda per la rottamazione quater contributi dovuti a quelle casse che hanno deliberato la non adesione.

E’ possibile, invece, fare domanda per la rottamazione quater contributi laddove la cassa abbia deliberato l’adesione.

Rottamazione quater contributi, casse aderenti e non aderenti

Le casse di diritto privato che hanno deliberato la possibilità della rottamazione quater contributi sono:

  • CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
  • ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
  • CNPR – Cassa Ragionieri
  • ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
  • INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.

Quelle, invece, che hanno deciso di NON aderire sono:

  • Cassa commercialisti CNPADC
  • Cassa geometri
  • Cassa notariato
  • EPAP – Ente previdenziale pluricategoriale di fisici chimici attuari,
  • INARCASSA – Ente previdenziale di architetti e ingegneri.

Riassumendo…

I contribuenti con cassa previdenziale di diritto privato che hanno affidato la riscossione all’Agenzia Entrate Riscossione:

  • possono fare domanda per la rottamazione quater contributi solo se la cassa ha deliberato, entro il 31 gennaio 2023 l’adesione
  • la domanda deve essere fatta all’Agenzia Entrate riscossione entro il 30 giugno 2023
  • la comunicazione di accoglimento o rigetto arriva entro il 30 settembre 2023
  • nella domanda bisogna indicare se pagare in unica soluzione o a rate (massimo 18 rate)
  • il pagamento in unica soluzione scade il 31 ottobre 2023
  • in caso di pagamento rateale, le prime due rate scadono rispettivamente il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023. Le successive scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024
  • si decade dalla rottamazione se non si paga, anche una sola rata, entro i 5 giorni successivi alla scadenza (c.d. 5 giorni di tolleranza)
  • la rottamazione quater contributi non è possibile nemmeno in caso di casse private che hanno affidato i carichi ad enti di riscossione diversi dall’Agenzia Entrate Riscossione.