La rottamazione-quater riguarda anche i contributi previdenziali. Tuttavia, la possibilità di accedere alla rottamazione rispetto ai contributi dovuti alle Casse private non è automatica, nel senso che le casse private hanno dovuto decidere entro il 31 gennaio se aderire o meno alla rottamazione ossia se consentire ai propri iscritti di pagare i debiti previdenziali con lo sconto legato alla sanatoria. Una volta che la cassa di appartenenza ha informato l’Agente della riscossione della propria adesione, allora i professionisti iscritti alla propria cassa possono presentare istanza di rottamazione-quater entro il prossimo 30 aprile 2023.

Fatta tale premessa, a oggi è possibile stilare l’elenco definitivo delle casse private che hanno aderito alla rottamazione-quater. Si ponga attenzione al fatto che rispetto alla rottamazione-quater, le casse potevano esprimere all’Agente della riscossione la propria adesione, invece, in riferimento al saldo e stralcio delle cartelle fino a mille euro, comunque parziale, la comunicazione riguardava la volontà di non stralciare i crediti; sullo stralcio abbiamo già stilato la lista degli enti che non hanno aderito.

Vediamo quali sono le casse che hanno aderito alla rottamazione.

La rottamazione quater e i debiti per i contributi dovuti alle casse private

Da circa 10 giorni, è possibile presentare istanza di rottamazione-quater. Facciamo riferimento alla definizione agevolata delle cartelle ossia dei carichi affidati per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione, nel periodo 1° gennaio del 2000-30 giugno 2022.

L’istanza di adesione alla rottamazione, può essere presentata entro il 30 aprile 2023.

Ai fini della definizione agevolata, il contribuente, impresa, professionista, ecc.  è tenuto a versare: il capitale, le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento. A tali somme, vanno aggiunti gli interessi di dilazione al 2%, laddove il contribuente decida di rateizzare il totale dovuto. Al contrario, rispetto a quanto indicato nella cartella, non si dovranno pagare: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Rispetto alla precedenti rottamazioni, il contribuente risparmia anche sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

La rottamazione delle cartelle riguarda anche i contributi previdenziali dovuti alle casse previdenziali private. Sempre se tali enti si sono rivolti all’Agenzia delle entrate-riscossione, Ex Equitalia per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei propri iscritti.

Rottamazione-quater. Quali casse hanno aderito?

Affinche sia ammessa la sanatoria rispetto a tale tipo di debiti, le singole casse devono:

  • adottare apposita delibera,
  • pubblicarla sul proprio sito internet,
  • comunicarla  ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).

Tutto ciò, doveva essere fatto entro il 31 gennaio.

Da qui, oggi, è possibile fare una lista degli Enti che hanno aderito sulla base delle informazioni in nostro possesso.

Rientrano tra gli enti che hanno aderito alla rottamazione:la Cassa Forense (CF), CNPR (Ragionieri); ENFAP (Biologi). Non hanno invece aderito le casse private di commercialisti e geometri. La rottamazione non potrà essere sfruttata neanche da: consulenti del lavoro, medici, psicologi e periti industriali.

E utile ricordare che quanti presenteranno domanda entro fine aprile, potranno pagare anche il debito a rate. Nello specifico, è possibile pagare gli importi: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.