Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 51 del 2023, anche l’Agenzia Entrate Riscossione ha aggiornato il calendario della rottamazione quater. Un calendario riscritto quasi del tutto rispetto a quello originario fissato dalla legge di bilancio 2023.

A cambiare sono:

  • la data entro cui fare la domanda di adesione alla sanatoria;
  • il giorno entro cui l’Agenzia Entrare Riscossione comunicherà l’esito al contribuente (accoglimento o rigetto della domanda);
  • la scadenza di pagamento per l’unica soluzione o della prima rata.

Restano, invece, invariate le date di scadenza per le rate successive alla prima.

Rottamazione quater, vecchio e nuovo calendario

L’edizione rottamazione quater, ricordiamo, fa parte del pacchetto destinato alla pace fiscale previsto dalla Manovra di bilancio 2023.

Questa edizione della sanatoria permette di definire in maniera agevolata i debiti affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi decide di aderire avrà un bel risparmio sul debito. In sintesi, pagherà solo la quota capitale del debito spesso, risparmiando sanzioni e interessi.

La manovra fissava al 30 aprile 2023 il termine ultimo per la presentazione della richiesta di adesione da parte dei contribuenti. Il decreto n. 51 del 2023, sposta questa scadenza al 30 giugno 2023.

La medesima finanziaria stabiliva altresì:

  • al 30 giugno 2023 il giorno entro cui l’ente riscossione doveva inviare la risposta al contribuente;
  • al 31 luglio 2023, la scadenza di pagamento dell’importo dovuto con riferimento all’unica soluzione o alla prima rata (in caso di pagamento rateale).

Queste due date sono slittate, rispettivamente, al 30 settembre 2023 e 31 ottobre 2023.

Non cambiano, invece, le scadenze per le rate successive alla prima che restano al 30 novembre 2023 (seconda rata) e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

I 5 giorni di tolleranza per il pagamento

Ricordiamo che la scelta se pagare in unica soluzione o a rate si fa nella domanda. In caso di pagamento rateale si possono scegliere (a propria discrezionalità) al massimo 18 rate.

Sulle rate successiva alla prima cadono interessi al 2% a decorrere dal 1° novembre 2023.

Non pagare l’importo dovuto a seguito dell’adesione alla rottamazione quater significa decadere dal beneficio della definizione agevolata.

In particolare, il legislatore dice che si decade dal beneficio se non si paga, anche una sola rata, entro 5 giorni successivi alla scadenza. Sono questi i c.d. 5 giorni di tolleranza. Ad ogni modo, gli importi eventualmente versati saranno considerati come acconti.

Ne consegue, che se ad esempio, chi ha aderito alla sanatoria, non paga l’unica rata o la prima rata entro il 31 ottobre 2023 e NON lo fa nemmeno entro il 6 novembre 2023 (il 5 novembre è domenica) decadrà dalla rottamazione quater. Quindi, dovrà poi pagare anche le quote del debito che sarebbero state tagliate grazie alla sanatoria.

Rottamazione quater, la prima data salvezza è il 6 novembre 2023

Chi vuole e può aderire alla rottamazione quater, dunque, dove fare domanda all’Agenzia Entrate Riscossione entro il 30 giugno 2023.

Successivamente bisognerà aspettare la risposta di accoglimento o rigetto. Una risposta che arriverà entro il 30 settembre 2023.

Quando si fa la richiesta di adesione, bisogna indicare se si intende pagare in unica soluzione o a rate (massimo 18 rate). Il pagamento dell’unica soluzione o prima rata scade il 31 ottobre 2023. La seconda rata scade il 30 novembre 2023. Le rate successive alla prima, andranno pagate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Sono ammessi 5 giorni di tolleranza per ogni scadenza, altrimenti si decade dalla definizione agevolata. Quindi, ad esempio, per la prima rata o l’unica soluzione, la data ultima per il pagamento è il 6 novembre 2023. Se non si paga nemmeno entro questa data, si decade dalla sanatoria e da suoi benefici.

L’Agenzia Entrate Riscossione ha anche aggiornato le FAQ sulla sanatoria cartelle.