Il DL 34/2023, c.d. decreto bollette, post conversione in legge, ha esteso la rottamazione-quater anche alle ingiunzioni fiscali dei Comuni e degli altri enti territoriali. Proprio su tale recente novità, in redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito.

“Sono venuto a conoscenza che il decreto bollette consente di rottamare anche le ingiunzioni fiscali, dunque anche i Comuni che non si sono avvalsi di Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione, per il recupero dei crediti, potranno dare ai propri debitori la chance di pagare i debiti per tributi locali e altre tipologie di carico, sfruttando i vantaggi della rottamazione delle cartelle. Detto ciò, quali sono i debiti che possono essere rottamati e quelli che invece non potranno essere oggetto di domanda di definizione agevolata?”

La rottamazione-quater per le ingiunzioni fiscali

L’art.17-bis del DL 34/2023, prevede quanto segue:

Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Dunque, i Comuni e gli altri enti territoriali possono decidere di applicare alle ingiunzioni fiscali e agli accertamenti esecutivi le disposizioni di cui alla rottamazione-quater, ex Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Per consentire ai propri cittadini o comunque ai propri debitori di sfruttare la rottamazione-quater, i Comuni dovranno adottare specifico provvedimento. Ma avranno ampia autonomia decisionale.

Con il provvedimento in parola, dovranno definire, entro il 29 luglio 2023:

  • il numero di rate in cui puo’ essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
  • le modalita’ con cui il debitore manifesta la sua volonta’ di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonche’ la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  • il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

A seguito della presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

Rottamazione ingiunzioni fiscali. I debiti esclusi dalla sanatoria

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo al quesito su esposto.

L’art.17-bis sopra citato, dispone che anche per la rottamazione delle ingiunzioni fiscali si applica il comma 246 della Legge di bilancio 2023.

Ciò comporta che, sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi relativi:

  • alle risorse proprie tradizionali UE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 200 /436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020) all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015);
  • ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Dunque, tali esclusioni, ove compatibili, varranno anche per le ingiunzioni fiscali dei Comuni e degli altri enti territoriali.

Riassumendo.

  • La rottamazione-quater si applica anche alle ingiunzioni fiscali;
  • saranno i Comuni a decidere se aderire o meno agevolando i contribuenti con debiti verso l’ente;
  • i Comuni avranno ampia autonomia decisionale nel definire i contorni della definizione agevolata;
  • i debiti esclusi dalla sanatoria sono gli stessi di quelli della rottamazione delle cartelle.