Rottamazione cartelle si può decidere di rinunciare una volta presentata l’agevolazione agevolata? L’Equitalia ha chiarito alcuni punti sul tema di definizione agevolata dei carichi affidati agli enti di riscossione. I chiarimenti vertono su tale quesito: se una volta presentata l’istanza di rottamazione delle cartelle, questa sia vincolante per il contribuente o possa decidere di rinunciare.

Rottamazione cartelle: il quesito dei professionisti

Il quesito è stato posto dai professionisti all’incontro tenutosi con l’ Odcec di Roma, ad Equitalia è stato posto il seguente quesito:

“Dal testo normativo non appare chiaro se la presentazione dell’istanza, ancor prima del pagamento della prima rata, costituisce una manifestazione di volontà irretrattabile di aderire alla rottamazione”.

Se il contribuente presenta l’istanza e successivamente decide di non aderire, lo può fare? L’istanza è vincolante?

Rottamazione cartelle: i chiarimenti di Equitalia

La risposta di Equitalia al quesito: “Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione, decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata”.

Revoca della Rottamazione cartelle

Dopo questi chiarimenti, il contribuente entro e non oltre il 31 marzo 2017, con un’apposita dichiarazione, può revocare l’istanza di adesione alla definizione agevolata presentata.

La definizione agevolata sarà revocata anche nel caso in cui non avvenga il pagamento della prima o unica rata. Se il contribuente aveva in atto una dilazione precedente, la potrà riprendere.

Equitalia, rottamazione cartelle: guida completa con ultime novità, istruzioni e modello