Ho un pignoramento in corso sul mio stipendio per un debito riferito ad una cartella di pagamento non pagato a suo tempo. Su questa cartella potrei avere la rottamazione prevista dalla legge di bilancio 2023. Nella domanda di adesione a questa sanatoria vorrei indicare il pagamento a rate. Sono a chiedere se pagando ratealmente il dovuto, poi il pignoramento in corso si estingue oppure scomparirà solo con il pagamento dell’ultima rata della rottamazione?

Ecco quanto ci chiede un nostro lettore in merito alla particolare situazione in cui si trova.

La procedura di adesione alla rottamazione cartelle

Al lettore, ricordiamo che la domanda per la rottamazione cartelle, scade il 30 aprile 2023. Possono formare oggetto di questa sanatoria le cartelle aventi ad oggetto debiti che risultano affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La sanatoria permette il vantaggio di pagare solo la quota capitale del debito, con azzeramento di sanzione ed interessi.

Nella domanda di adesione il richiedente deve indicare se vuole pagare il dovuto in unica soluzione o a rate. Può scegliere, a propria discrezionalità, al massimo 18 rate.

Entro il 30 giugno 2023, la stessa Agenzia Entrate Riscossione invierà la comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda sanatoria cartelle. In caso di accoglimento, sarà indicato l’importo da pagare e le scadenze di pagamento.

Gli effetti della sanatoria sul pignoramento

Per rispondere al quesito del nostro lettore occorre dire quelli che sono gli effetti che si producono quando si aderisce alla rottamazione cartelle.

Secondo il comma 240 della manovra 2023, a seguito della sola presentazione della domanda di adesione, succede che:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Ai sensi del successivo comma 243, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la domanda per la rottamazione cartelle,

il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Dunque, il pagamento della prima rata determina lo stop del pignoramento. Inoltre, se al 30 aprile 2023 nessun pignoramento è iniziato, la sola domanda blocca la possibilità di avviarne (sempre e solo limitatamente ai debiti definibili indicati nella richiesta della sanatoria).