Entro il 30 aprile, i contribuenti possono decidere se aderire o meno alla rottamazione delle cartelle. A breve, l’Agenzia delle entrate-riscossione, dovrebbe mettere a disposizione dei contribuenti un servizio attraverso il quale poter verificare i debiti che effettivamente rientrano nella definizione agevolata.

Una volta presentata la richiesta o le richieste di rottamazione-quater, la palla passerà all’Agenzia delle entrate-riscossione, la quale dovrà dare responso ai contribuenti con una lettera ossia con la “comunicazione delle somme dovute” che conferma o meno l’ammissione alla rottamazione-quater.

Ad esempio, ci potrebbe essere un diniego laddove il debito rispetto al quale si richiede la rottamazione, non rientra tra quelli affidati per il recupero tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022.

Detto ciò, così come già avvenuto per la rottamazione-ter, con molto probabilità, nella comunicazione delle somme dovute, l’ADER, indicherà dei codici con i quali darà riscontro circa i debiti che il contribuente intende rottamare. Codice che individueranno i seguenti responsi: accoglimento totale della richiesta; accoglimento parziale; debiti “rottamabili” per i quali nessun importo risulta dovuto, ecc.

La presentazione dell’istanza di rottamazione-quater

La presentazione della domanda di rottamazione-quater, può avvenire in due modi: tramite la propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate o tramite l’area pubblica, senza credenziali d’accesso.

Se ad esempio si sceglie l’area pubblica, è necessario:

  • compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione;
  • specificare il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e
  • inserire il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.

Viene richiesto anche un  un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio: un documento di riconoscimento nonché una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art.

46 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta di essere l’intestatario della richiesta di adesione alla rottamazione.

Le lettere di risposta dell’ADER: La comunicazione delle somme dovute

Entro il 30 giugno, l’Agenzia delle entrate riscossione è tenuta ad inviare il responso: accettazione della domanda, accettazione parziale, diniego.

Come accennato in premessa, potrebbe essere utilizzate le stesse codifiche si cui alla rottamazione-ter.

Dunque, le comunicazioni potranno contenere le seguenti risposte:

  • AT (Accoglimento totale della richiesta); i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili”;
  • AP (Accoglimento parziale della richiesta) riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti “rottamabili” ma hanno anche debiti non “rottamabili”;
  • AD, riservato alle adesioni con debiti “rottamabili” per i quali nessun importo risulta dovuto;
  • AX, si riferisce ai contribuenti che hanno debiti “rottamabili” per i quali non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili”.
  • RI,  adesioni alla rottamazione delle cartelle che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili”.

Nel complesso, questo è il contenuto che può avere la “comunicazione delle somme dovute”, in risposta alla domanda di rottamazione delle cartelle.