Rottamazione delle cartelle anche per i debiti rappresentati da sole sanzioni. Nella circolare n° 6 di ieri c’è la conferma di quanto già anticipato da noi di Investire Oggi nell’approfondimento Rottamazione-quater. Adesione senza pagare nulla.

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate si basa su quanto affermato dalla stessa Agenzia con la circolare n°2/2017. Circolare riferita alla prima delle recenti finestre di rottamazione delle cartelle, ex art.6 del DL 193/2016. Posto che la rottamazione-quater ha un impianto normativo simile ma ancora più favorevole per il contribuente, rispetto alla prima rottamazione delle cartelle, i chiarimenti forniti nel 2017 possono estendersi anche alla nuova sanatoria.

Vediamo nello specifico quali sono i chiarimenti forniti dal Fisco sulla rottamazione delle cartelle.

Rottamazione cartelle

Il contribuente che presenterà istanza di adesione alla rottamazione ex Legge 197/2022, Legge di bilancio 2023, per le cartelle 1° gennaio 2000-20 giugno 2022, può sfruttare una serie di vantaggi molto importanti.

Infatti, aderendo alla rottamazione-quater entro il prossimo 30 aprile, rispetto al debito indicato nella cartella, il contribuente potrà versare soltanto:

  • il capitale ossia l’imposta (o la tassa o il tributo indicato nella cartella);
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Sugli interessi di dilazione, il totale dovuto ai fini della sanatoria, può essere pagato: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

A ogni modo, non devono essere versate: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nella cartella; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D. Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Multe e contributi previdenziali casse di previdenza private

Rottamazione cartelle. Nuove FAQ del Fisco, sanatoria anche per le cartelle con sole sanzioni

Con la definizione agevolata di cui ai commi da 231 a 252 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Si chiede se possano rientrare nella definizione in esame le cartelle concernenti le sole somme dovute a titolo di sanzione.

La risposta dell’Agenzia delle entrate

Al riguardo, si specifica che il comma 246, il quale elenca i carichi esclusi dalla definizione agevolata, non contempla espressamente quelli recanti solo somme dovute a titolo di sanzioni.
Più in particolare, la lettera d) del citato comma dispone l’esclusione dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione concernenti «le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna».

Inoltre, il successivo comma 247 dispone che i carichi affidati all’agente della riscossione relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada nonché alle altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali rientrino nella definizione agevolata e possano essere estinti senza corrispondere gli interessi, comunque denominati – compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.

689, e quelli di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 – e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999.

Ciò premesso, si ritiene che il legislatore abbia inteso comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie, conformemente a quanto chiarito della circolare dell’8 marzo 2017, n. 2/E, paragrafo 2.1, sulla medesima questione in ordine alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Conclusioni

Laddove la cartella contiene solo sanzioni, il contribuente comunque è tenuto a:

  • presentare istanza di definizione agevolata entro il prossimo 30 aprile;
  • pagare le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Laddove tra gli importi a debito non ci sono spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, il contribuente comunque dovrà presentare domanda di rottamazione delle cartelle.