Rottamazione cartelle esattoriali 2018, i quesiti dei nostri lettori:

Buongiorno, un contribuente aveva in essere una rateizzazione di cartelle Equitalia con scadenza al 31/12/2015 ma ha pagato solo alcune rate. Ora secondo il DL 16/10/2017 n. 148 convertito nella L, n. 172 del 04/12/2017 i carichi trasmessi dal 2000 al 31/12/2016 sono ammessi alla nuova rottamazione, ma i carichi trasmessi dal 2000 per i quali è stata presentata una domanda di rateizzazione scaduta nel 2015 sono ammessi alla nuova rottamazione? Grazie.

Nelle Faq dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, viene riportato il seguente caso:

Domanda: ho rateizzato una cartella con carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione prima del 2017, ma non sono in regola con i pagamenti.
Posso ugualmente accedere alla “rottamazione”?
Risposta: Sì, solo nel caso in cui la rateizzazione era in corso al 24 ottobre 2016 devono innanzitutto essere saldate, entro luglio 2018, le rate scadute nel 2016.
Regolarizzati i versamenti del vecchio piano di dilazione, la somma oggetto di definizione agevolata, che verrà comunicata da Agenzia delle entrate-Riscossione entro settembre 2018, deve essere pagata in un’unica soluzione (a ottobre 2018) oppure a rate in base a quanto indicato dal contribuente nella propria istanza (DA 2000/17).
Come per tutti i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 il pagamento a rate della “rottamazione” può essere effettuato nel numero massino di tre; di seguito le scadenze:
  • ottobre 2018 (40%);
  • novembre 2018 (40%);
  • febbraio 2019 (20%).

Nel caso del nostro lettore, bisogna premettere che non fa differenza l’ipotesi in cui la decadenza riguardi una rateazione ante o post ottobre 2015. L’unico dubbio nasce sul fatto che la decadenza sia intervenuta prima o dopo il 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del Dl 193/16.

Nel caso in cui sia prima del 24 ottobre, il contribuente è libero di aderire alla definizione agevolata senza alcun limite, come confermato dalla stessa Equitalia nella prima tranche di risposte fornite da Equitalia all’Odcec di Roma (risposta ai quesiti 1, 6 e 21).

Viceversa, nell’ipotesi in cui la decadenza sia intervenuta dopo il 24 ottobre 2016, il contribuente deve mettersi in regola con tutti i versamenti, come spiegato nel quesito sopra menzionato.

Terza rata pagata dopo la proroga 7 dicembre

1) Buongiorno, ho un quesito da sottoporle: ho pagato regolarmente (se pur con fatica) le prime due rate della scorsa rottamazione. La mattina del 7 ho chiamato la mia banca chiedendo che mi pagassero anche la terza e mi hanno assicurato che avrebbero proceduto. Alle 16 e 25, mi chiama la direttrice dicendomi che non c’era sufficiente liquidità quindi non erano riusciti…ovviamente non sono riuscita per il 7 a pagare la rata, ma l’ho fatto oggi Martedi 12. Crede che presentandomi allo sportello (per il quale devo perdere mezza giornata di lavoro…) potrei riuscire ad ottenere una deroga? grazie mille per la eventuale risposta.

2) Gentile, ancora una volta le pongo un quesito.

Purtroppo solo il giorno 11 sono riuscita a pagare la terza rata della rottamazione 2017 per la cooperativa che rappresento, poiché una somma  dovuta alla società dalla Regione Campania per l’anno 2016, nonostante sollecitazioni/preghiere varie  è stata accreditata solo ieri mattina. Ora non so quale sarà la posizione dell’impresa, che pure fin qui ha portato avanti con terribili stenti un evidente volontà di regolarizzazione: potrà accedere alla nuova rottamazione sottraendo il quantum versato, o perderà ogni beneficio, con esclusione da successivo vantaggio? Mi affido alla sua competente cortesia, e la saluto cordialmente.

3) Buongiorno ho visto la sua mail su internet e mi permetto di scriverle.
Mi chiamo Patrizia e ho aderito alla rottamazione. Purtroppo pur avendo pagato regolarmente la rata di luglio e settembre non riesco assolutamente a pagare la rata di novembre. C’e’ qualcosa che si può fare o che sia previsto per salvare la mia situazione? Cordialmente

Rottamazione cartelle: mancato, insufficiente o tardivo pagamento

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato sul suo portale le informazioni di cosa accade in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate:

  • si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
  • è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
  • i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.

Purtroppo, non pagando le rate della rottamazione, si perdono i benefici della definizione agevolata, anche pagandola in ritardo le cose non cambiano, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, procederà alla riscossione del debito.

Il mio consiglio è contattare direttamente l’ente e trovare con loro una soluzione.

Contatti

Un numero unico sempre attivo, il contact center dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, un contatto aperto 24 ore su 24. Il numero unico 06 01 01 è raggiungibile sia da telefono fisso che da cellulare (secondo piano tariffario).

Invia una e-mail al Servizio Contribuenti

Se hai bisogno di informazioni, chiedi al Servizio contribuenti. La migliore assistenza nel più breve tempo possibile per cittadini e imprese.

Posta elettronica certificata (PEC)

Con la Posta elettronica certificata, è possibile stabilire un ulteriore canale di comunicazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione avente valenza legale pari alla raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]