Rottamazione cartelle Equitalia: mancano pochi giorni alla scadenza del 31 luglio, data che permette di pagare la prima o unica rata di adesione alla definizione agevolata. Vediamo cosa succede dopo la scadena del 31 luglio 2017.

Rottamazione cartelle Equitalia: dopo la scadenza del 31 luglio 2017

Se l’Agenzia delle entrate-riscossione ha comunicato l’accoglimento della domanda di Definizione agevolata, a seguito del pagamento della prima o unica rata, si hanno i seguenti effetti:

  • sono revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti riferiti a cartelle/avvisi oggetto di Definizione agevolata;
  • può essere richiesta (analogamente a quanto previsto per le istanze di rateizzazione), compilando l’apposito modulo, la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo sul bene mobile registrato, a patto che il debito oggetto del fermo sia totalmente inserito nella Definizione agevolata.

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Rottamazione cartelle Equitalia: mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima rata

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata, si hanno i seguenti effetti:

  • la Definizione agevolata non produce effetti e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
  • non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
  • possono essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso alla data di presentazione della domanda di Definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In tal caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano di pagamento con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario.

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Rottamazione cartelle Equitalia: mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rate successive alla prima, si hanno i seguenti effetti:

  • si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
  • è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
  • i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.

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Rottamazione cartelle Equitalia e rigetto della domanda

Se l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha comunicato il rigetto della domanda di Definizione agevolata, si hanno i seguenti effetti:

  • in assenza di piani di dilazione, è possibile presentare una nuova richiesta di rateizzazione;
  • in presenza di piani di dilazione decaduti, è possibile essere riammessi al beneficio della rateizzazione dopo aver saldato tutte le rate scadute;
  • in presenza di piani di dilazione non decaduti, è possibile proseguire con la precedente rateizzazione.

Fonte: Agenzia delle entrate – riscossione