L’Agenzia delle entrate ha dettato le regole attuative della c.d rottamazione o definizione agevolata degli avvisi bonari. Per le modalità di pagamento e i termini da rispettare, si applicano le regole ordinarie previste in materia di avvisi bonari.

La rottamazione degli avvisi bonari

L’art.5 del D.L. 41/2021, ha introdotto la c.d definizione agevolata degli avvisi bonari o rottamazione.

Grazie alla rottamazione, il contribuente paga solo la maggiore imposta i relativi interessi e i contributi previdenziali. Non sono dovute le  le sanzioni e le altre somme aggiuntive.

Per il pagamento regole ordinarie: ammesso anche il lieve inadempimento

Con apposito provvedimento del 18 ottobre,  l’Agenzia delle entrate ha fissato le disposizioni attuative della rottamazione degli avvisi bonari. Nel provvedimento è specificato che si applicano:

le modalità ed i termini previsti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.

Difatti si applicano le regole ordinarie previste in materia di avvisi bonari da controllo automatico delle dichiarazioni, ex art.36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.

Dunque:

  • entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, deve essere effettuato il pagamento della prima o unica rata;
  • sono ammessi anche pagamenti rateali;
  • si applicano le disposizioni in materia di lieve inadempimento, ex art.15-ter del DPR 602/73.

Sui pagamenti rateali: fino ad un debito di 5.000 euro, il contribuente può richiedere fino ad 8 rate trimestrali di pari importo; oltre la soglia di 5.000 euro, le rate massime richiedibili sono 20.La prima rata deve essere versata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. La scadenza delle successive rate trimestrali è stabilita nell’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sul lieve inadempimento, il contribuente mantiene i benefici della rottamazione-ter anche in caso di:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro;
  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Sulla tempestività, si ha lieve inadempimento se il versamento della prima rata è effettuato con ritardo non superiore a sette giorni.

Con riferimento alle rate diverse dalla prima, si ha lieve inadempimento rispetto alla tempistica e all’entità del versamento, se: il versamento di una delle rate diverse dalla prima è effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva, il versamento di una delle rate diverse dalla prima è effettuato in misura carente, per una frazione non superiore al 3 per cento e comunque per un importo non superiore a diecimila euro.