Obblighi, diritti e doveri quelli che riguardano la cosiddetta rottamazione quater, per quanto concerne le cartelle esattoriali dei Comuni. Sia per il contribuente interessato da questo genere di debiti che per gli stessi enti locali. Infatti il decreto bollette ha completato il suo iter parlamentare il 25 maggio scorso con la conversione in legge. E non mancano le novità per quanto concerne questa misura che agevola sia i contribuenti che i Comuni. E si tratta della possibilità di vedersi cancellare di colpo anche le ingiunzioni di pagamento e non solo le cartelle.

Parliamo di crediti che il Comune vanta nei confronti di un contribuente, ma il cui incasso non riguarda l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

“Buonasera, a marzo ho ricevuto due cartelle esattoriali una del 2015 ed una del 2020 per la tassa sui rifiuti che non ho pagato in quegli anni al mio Comune. Ho provato a verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione se potevo rottamare queste cartelle ma esse non esistono. Poi mi sono reso conto che non provengono dall’Agenzia delle Entrate ma da un’altra azienda concessionaria della riscossione. Come faccio a rottamare questi miei debiti? non posso?”

La scelta resta del Comune, ecco i termini e le regole

Ci sono 60 giorni per aderire alla sanatoria delle cartelle per quanto riguarda i Comuni. Questo ciò che adesso è ufficiale grazie alla conversione in legge del decreto bollette. Ciò di cui parliamo riguarda i crediti che il Comune ha nei confronti dei propri contribuenti ma che non sono stati affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione bensì a un altro concessionario della riscossione privato ma autorizzato.

Sovente ci sono Comuni che incassano da soli i debiti tributari dei loro contribuenti, senza affidarli al principale concessionario alla riscossione, cioè Agenzia delle Entrate Riscossione (Ex Equitalia). Oppure affidano questi crediti ad altri Agenti della Riscossione inseriti nell’apposito elenco.

Questa lunga premessa serve per capire che nella tregua fiscale inserita nella legge di Bilancio dal Governo, con le sanatorie delle cartelle, le ingiunzioni di pagamento, come si chiamano questi debiti che non vengono affidati ad ADER, non vi rientravano. Fino a oggi, perché adesso è ufficiale la possibilità per ogni singolo Comune di aderire a quella che potremmo definire rottamazione delle ingiunzioni di pagamento.

Anche le ingiunzioni nella sanatoria dei debiti per i contribuenti

Quindi la possibilità di sanatoria è stata estesa rispetto al testo originario. Infatti si parlava di sanatoria delle cartelle affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione o prima ad Equitalia. Inizialmente sembravano tagliati fuori i crediti il cui incasso da parte degli Enti locali era stato demandato esclusivamente al principale Agente della Riscossione italiano. Invece adesso questa estensione anche ad altre tipologie di cartelle, ma sempre con ultima parola che spetta proprio ai Comuni. Questi enti quindi avranno circa 60 giorni di tempo per aderire a questa possibilità. Infatti lo strumento non è automatico.

I Comuni possono scegliere anche di non aderire. L’ente deve necessariamente entro i prossimi 60 giorni, manifestare la volontà di aderire. In assenza di decisioni da parte del Comune o se la scelta arriva dopo i 60 giorni, i contribuenti di questo ente non potranno godere delle agevolazioni previste da questa sanatoria.

Cancellazione e rottamazione, dalle cartelle alle ingiunzioni

Ricapitolando, al fine di introdurre la procedura agevolata delle ingiunzioni fiscali i Comuni devono aderire. Questa parte della sanatoria delle cartelle che non riguardano Agenzia delle Entrate Riscossione segue le stesse regole nella precedente. Infatti i Comuni possono scegliere di non aderire alla sanatoria oppure di aderire a due differenti misure. La prima è la cancellazione automatica delle cartelle relative alle ingiunzioni fiscali emesse entro il 31 dicembre del 2015. La seconda invece è la rottamazione delle ingiunzioni fiscali emesse entro il 30 giugno del 2022.

La prima misura riguarda però solo le ingiunzioni di pagamento fino a 1.000 euro di importo.

Per quanto riguarda quella che possiamo chiamare rottamazione delle ingiunzioni cambia qualcosa rispetto alla rottamazione delle cartelle di Agenzia delle Entrate Riscossione. Perché per la rottamazione quater, le rate sono già prestabilite sia come scadenza che come numero (massimo 18 rate trimestrali). Per le ingiunzioni, se il Comune aderisce, sarà lo stesso Ente a stabilire il numero di rate da concedere ai propri contribuenti e le relative scadenze.

Decadenza anche per la rottamazione delle ingiunzioni di pagamento e non solo per le cartelle

Per questa misura valgono le regole della rottamazione generale anche per quanto riguarda il rischio di decadenza dei contribuenti. Infatti una volta che il Comune avrà deciso di concedere un determinato numero di rate ed un determinato piano di rientro ai contribuenti che chiederanno la sanatoria, anche il mancato pagamento di una sola di queste rate produrrà la decadenza dal beneficio della rottamazione. Gli importi delle ingiunzioni rottamate quindi, torneranno a quelli in origine. Compresi gli interessi e le sanzioni che con la rottamazione vengono meno. Naturalmente il debito torna allo stadio originale al netto delle eventuali rate versate in precedenza dai contribuenti.