Cosa accade se si riceve un immobile per donazione e si vuol rivendere? C’è il rischio di essere accusati di elusione al fine di evitare la plusvalenza tassabile?

A chiarire le operazioni che non contengono operazioni elusive ci pensa una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 16158 del 2016.

Se la vendita dell’immobile ricevuto in donazione avviene entro un periodo breve bisogna prendere in considerazione gli elementi che lasciano intendere la genuinità dell’operazione. Se il denaro ricevuto dalla vendita, infatti, resta a disposizione del destinatario della donazione non può essere considerata un’operazione elusiva.

La Corte di Cassazione, inoltre, ammette anche la possibilità di restituzione al donante di quanto speso dalla donazione.

Il fatto

Il caso da cui scaturisce la sentenza in oggetto riguarda il caso di un terreno edificabile venduto dal contribuente a brevissima distanza dopo averlo ricevuto in donazione dal genitore.

Il prezzo di vendita era pari al doppio del valore di donazione e l’Agenzia delle Entrate riteneva che l’operazione fosse volta all’elusione della plusvalenza sulla cessione del bene. Già secondo i giudici di primo grado non c’erano i presupposti per dimostrare l’elusione ma la parola “fine” alla vicenda è stata data dalla Corte di Cassazione che ha stabilito che l’elusione si esclude dal fatto che il figlio ha trattenuto le somme ricavate dalla compravendita, restituendo, però, al padre, il denaro speso per l’imposta di donazione. In questi casi, infatti, secondo i giudici “deve pur tenersi conto della libertà di pianificazione della propria successione da parte del genitore e del carattere genuino della donazione al figlio”.