La possibilità di procedere alla rivalutazione di terreni e partecipazioni e beneficiare di un’imposta sostitutiva notevolmente ridotta è stata oggetto di proroga anche per il 2021.

Rivalutazione terreni e partecipazioni: edizioni 2020 e 2021

Ricordiamo che per il 2020 (con la relativa legge di bilancio), il legislatore ha ammesso la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni detenuti alla data del 1° gennaio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2020 (tra cui la perizia asseverata).

Successivamente con il decreto Rilancio (art. 137) tale possibilità è stata ammessa anche per terreni e partecipazioni posseduti al 1° luglio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 15 novembre 2020.

Ora, la legge di bilancio 2021, permette di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni e terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021.

Per la rivalutazione ci vuole la perizia asseverata

Premesso che, la rivalutazione in esame è stata introdotta per la prima volta dalla legge finanziaria 2002 ed oggetto di successive proroghe, l’Agenzia delle Entrate, ha emanato, con riferimento all’edizione 2021, la Circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021, in cui sono richiamati anche chiarimenti contenuti in precedenti documenti di prassi.

Nella circolare, vengono, ribaditi chi sono i soggetti che possono essere chiamati a redigere e rilasciare la perizia da cui deve evincersi il valore del terreno o della partecipazione rideterminato e soggetto ad imposta sostitutiva.

La perizia in caso di rivalutazione della partecipazioni

Venendo, quindi, ai soggetti che possono periziare, se trattasi di partecipazioni, sono abilitati al rilascio della perizia gli iscritti:

  • all’albo dei dottori commercialisti  ragionieri e periti commerciali
  • nell’elenco dei revisori legali dei conti.

A questi si aggiungono anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La perizia in caso di rivalutazione dei terreni

Se, invece, oggetto della rivalutazione sono terreni, la perizia può essere rilasciata dai soggetti iscritti agli albi degli:

  • ingegneri
  • architetti
  • geometri
  • dottori agronomi
  • agrotecnici
  • periti agrari
  • periti industriali edili
  • periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Ricordiamo, infine, che la perizia (sia in casi di terreni sia in caso di partecipazioni) deve essere asseverata e competente a farlo sono, oltre alle cancellerie dei tribunali, anche gli uffici dei giudici di pace e i notai.

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