Importante novità che a breve scade è quella contenuta nel Decreto sviluppo 2011, il  D.L. 70/2011 che all’art.7 ha riaperto la procedura in riferimento alle rivalutazioni di terreni e partecipazioni. La prima apertura è avvenuta con gli artt. 5 e 7, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, e riproposta di anno in anno, fino all’ultima in ordine di tempo, sancita con il decreto sviluppo 2011.

 

La riapertura della rivalutazione con il DL sviluppo

Volendo entrare più nel dettaglio, l’art. 7, comma 2, lett. da dd) a gg), del Decreto sviluppo 2011, ha disposto la riapertura della possibilità di effettuare la rideterminazione del costo di acquisto di  terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi, nonché delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto, alla data dell’1.7.

2011, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.

 

Rivalutazione terreni:  gli adempimenti che devono essere effettuati

Sempre all’articolo 7, comma 2, lettera da dd) a gg), si elencano gli adempimenti necessari per effettuare la rivalutazione e che consistono nella redazione e asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia di stima che deve individuare il valore del terreno/partecipazione all’1.7.2011 e nel versare l’imposta sostitutiva. C’è un termine preciso entro cui può essere redatta la perizia asseverata e versare tale imposta, ossia  entro il prossimo 30 giugno 2012.

 

I soggetti beneficiari

In particolare si precisa che la rivalutazione dei terreni può essere effettuata da parte di specifici soggetti che sono individuati nelle persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali, nonché società di capitali.

 

La rivalutazione da parte di società di capitali

In quest’ultimo caso, per le società di capitali, i beni relativi oggetto di rivalutazione, per il periodo di applicazione delle disposizioni ex artt. 5 e 7, Legge n.

448/2001, possono anche essere stati oggetto di misure cautelari e all’esito del giudizio ne hanno riacquistato la piena titolarità. Il decreto sviluppo 2011 ha anche previsto la possibilità di usufruire della rivalutazione per le società di capitali residenti ovvero non residenti che esercitano l’attività in Italia tramite stabili organizzazioni e riguarda i beni posseduti all’1.7.2011 e risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso a tale data.

 

La perizia giurata da redigere entro il 30 giugno 2012

Uno degli adempimenti necessari per effettuare la rivalutazione è la redazione, nel termine preciso del 30 giugno venturo, di una perizia giurata di stima, redatta da precisi soggetti in base al bene oggetto delle rivalutazione. Così se oggetto di rivalutazione è la partecipazione, a redigere la perizia può essere l’iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, l’iscritto nell’elenco dei revisori legali dei conti, nonché il perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34. Se oggetto della rivalutazione è il terreno, a redigere la perizia è l’iscritto all’Albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, nonché il perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34.

 

L’asseverazione della perizia

Per asseverare, ossia certificare, la perizia giurata questa deve essere presentata presso la Cancelleria del Tribunale, un ufficio del Giudice di pace ovvero un notaio. Tuttavia sarà cura del contribuente conservare la perizia e i dati dell’estensore della stessa, al fine di esibirli o trasmetterli all’Agenzia delle entrate nel caso vengano richiesti. Si ricorda che nell’ipotesi in cui oggetto della rivalutazione è il terreno, tale perizia va sempre redatta prima della cessione dello stesso, e entro il 30 giugno 2012, considerato che ai fini della determinazione della plusvalenza il valore risultante dalla stessa va indicato nell’atto di cessione.

 

L’imposta sostitutiva

L’agevolazione prevista con la riapertura della procedura di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, è il versamento di un’imposta sostitutiva.

Questa deve essere calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia di stima, le aliquote del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. Tale imposta deve essere versata entro il 30.6.2012, in un’unica soluzione ovvero in 3 rate annuali di pari importo a delle scadenze precise.

 

Il pagamento in 3 rate

Così se si opta per il pagamento in tre rate, devono tenersi in considerazione anche gli interessi al 3%. Così si avrà che la prima rata va versata entro il 30 giugno 2012, la seconda entro il 1 luglio 2013 (perché il 31 è giorno festivo) insieme agli interessi al 3% calcolati dal 30 giugno 2012 e la terza entro il 30 giugno 2014, insieme agli interessi al 3% calcolati dal 30 giugno 2012.

 

La circolare delle Entrate

A fornire delucidazioni in riferimento all’istituto in oggetto, è stata l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 47/E dello scorso anno, in cui si è stabilito che versando l’intera imposta sostitutiva ovvero la prima rata, si considera perfezionata la rivalutazione e così “il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR”. Nello stesso documento di prassi, le Entrate sottolineano che qualora il  contribuente, in sede di determinazione della plusvalenza, non tiene in considerazione il valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato, ma anzi risulta obbligato, in caso di scelta per il versamento rateale, a corrispondere le rate successive.

 

Ma cosa succede se il bene è stato già rivalutato?

Il soggetto interessato, abbiamo detto, può usufruire della rideterminazione del valore del terreno/partecipazione posseduti al 1 luglio 2011 e tale facoltà è concessa anche se in precedenza, il soggetto ha già rivalutato i medesimi beni. Sempre nella circolare n. 47 del 2011, l’Agenzia precisa che il nuovo valore rivalutato del terreno/partecipazione può anche essere inferiore a quello che risulta dalla perizia della precedente rivalutazione.

In tal caso il soggetto che fruisce della rivalutazione,  ha la facoltà di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta, quanto già versato in occasione delle precedenti rivalutazioni. Altrimenti può sempre chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato in misura superiore, ai sensi dell’art. 38, DPR n. 602/73.

 

Il diritto al rimborso dell’imposta già versata

In relazione al rimborso in questione, l’Agenzia delle Entrate precisa che il termine di decadenza del diritto a chiedere il rimborso è di 48 mesi decorrenti dal momento in cui “si verifica la duplicazione del versamento” e quindi dalla data di versamento dell’imposta riferita all’ultima rivalutazione effettuata. Il rimborso può essere chiesto anche per le somme versate entro il 14.5.2011, quando cioè è entrato in vigore il DL n. 70/2011, ma se a questa data il termine decadenziale di 48 mesi risulta già scaduto, si può sempre presentare un’istanza di rimborso dell’imposta già versata entro però il prossimo lunedì, ossia entro il 14 maggio 2012. In quest’ultimo caso l’importo del rimborso non deve comunque essere superiore a quanto dovuto per l’ultima rivalutazione effettuata.