L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 567 del 4 dicembre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito alla corretta modalità di utilizzo del credito d’imposta maturato a seguito di una partecipazione rivalutata e, subito dopo, ceduta. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante è una società che nel 2018 ha rivalutato una partecipazione iscritta in bilancio.

A tal fine, ha versato nel 2019 l’imposta sostitutiva indicandola nella dichiarazione dei redditi Modello Unico SC 2019, quadro RQ 88.

Nello stesso anno, la partecipazione rivalutata è stata ceduta a titolo oneroso. Ciò ha comportato la maturazione, in capo all’istante, di un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata; così come stabilito dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 aprile 2002, n. 86.

Il credito in questione, di importo superiore a 5 mila euro, può essere compensato solo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi.

L’istante, a questo punto, chiede all’agenzia delle entrate chiarimenti in merito alla corretta modalità di utilizzo del credito. In particolare, se sia necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di altre istanze, nonché la decorrenza e la modalità telematica di invio del modello F24.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del suddetto credito, occorre tenere conto delle modifiche normative introdotte dall’articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 124 del 2019.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019 prevede quanto segue:

“La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”.

Tali disposizioni si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Nel caso in esame, il credito d’imposta è maturato a seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva e della successiva cessione a titolo oneroso della partecipazione, eventi entrambi avvenuti nel corso del periodo d’imposta 2019.

Pertanto, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta maturato, è obbligatoria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito.

Dichiarazione dei redditi, quadro RN

È possibile indicate tale credito nel quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel campo deputato ad accogliere gli “altri crediti d’imposta” (rigo RN14, colonna 4 del modello Unico SC/2020).

Per effetto della compilazione di tale campo, il credito concorre alla liquidazione dell’Ires di periodo, eventualmente dando origine ad una eccedenza a credito, utilizzabile in compensazione esterna secondo le regole ordinarie.

Articoli correlati

Acquisti in contanti: posso partecipare alla lotteria scontrini?

Modello Redditi: plusvalenze e minusvalenze da partecipazione