La Legge di Bilancio 2021 ha revisionato la rivalutazione dei beni d’impresa prevedendo il riallineamento tra valori civili e fiscali dell’avviamento e dei costi pluriennali.

Con il comma 83 dell’articolo 1 sezione I, la Legge di Bilancio è intervenuta sulla norma istitutiva della c.d. Rivalutazione dei beni d’impresa, aggiungendo a questa il comma 8-bis:

“le disposizioni dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”.

La Legge 342/2000, con gli articoli dal 10 al 20, è la fonte normativa preesistente a cui fa riferimento la Rivalutazione dei beni d’impresa, ma l’articolo 14 tratta solo del “Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio”.

Rivalutazione beni d’impresa: chi può rivalutare?

Nel 2020 è possibile rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società.

Con il “Decreto Agosto” (articolo 110 del Decreto Legge n.104 del 2020) sono stati riaperti i termini per la rivalutazione anche se sono state previste interessanti novità.

La rivalutazione dei beni d’impresa è possibile per i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettere A e B del T.U.I.R. a patto che redigano il bilancio secondo i principi contabili nazionali.

Tra questi le casistiche di interesse sono:

  • le società per azioni (S.p.A.);
  • le società a responsabilità limitata (S.R.L.);
  • le società cooperative;
  • gli enti che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio di attività commerciali.

Rientrano tra i soggetti che possono fruire di questa normativa sulla rivalutazione dei beni d’impresa:

  • le imprese individuali (o ditte individuali);
  • le società in nome collettivo (S.N.C.);
  • le società in accomandita semplice (S.A.S.);
  • gli enti non commerciali.

Rivalutazione beni d’impresa: cosa può essere rivalutato?

Possono essere oggetto di rivalutazione:

  • le immobilizzazioni immateriali;
  • le immobilizzazioni materiali (anche quelle non ammortizzabili come i terreni);
  • le partecipazioni di controllo e di collegamento in altre società.

Non possono essere oggetto di rivalutazione i beni strumentali alla cui produzione e vendita è diretta l’attività dell’impresa.

Rivalutazione beni aziendali: modalità di rivalutazione

La normativa sulla rivalutazione dei beni richiama quanto già previsto nella normativa precedente.

La misura massima della rivalutazione è attribuibile

“ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”.

Il Consiglio amministrativo dovrà operare la rivalutazione dei beni nel limite massimo individuato tra i seguenti due parametri:

  • il valore di mercato,
  • il valore d’uso.