Entro il 31 dicembre 2021, gli agenti e i rappresentanti devono inviare alla casa mandante l’apposita comunicazione al fine di vedersi applicare la ritenuta d’acconto in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

La scadenza di fine anno interessa i soggetti che percepiscono provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari (agenti e rappresentanti di commercio, nonché altri intermediari commerciali).

Questi, subiscono, dalla casa mandante, sulle provvigioni fatturate e liquidate, una ritenuta d’acconto pari al 23% sul 50% (è questa la ritenuta d’acconto ordinaria).

Non sono, comunque, soggetti ad alcuna ritenuta le provvigioni liquidate agli agenti, rappresentanti ed altri intermediari che agiscono in regime forfetario o di vantaggio. Ricordiamo, infatti, che questi due regimi fiscali di favore, non prevedono applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi).

Chi può avere la ritenuta ridotta

Esiste, tuttavia, la possibilità di farsi applicare una ritenuta d’acconto ridotta rispetto a quella ordinaria.

Ciò è ammesso solo laddove nell’esercizio della propria attività, i citati soggetti, si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. Tale richiesta è da farsi, alla casa mandante, in carta semplice, datata e sottoscritta, spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (l’invio può essere fatto anche via PEC).

In questo caso la ritenuta d’acconto, invece che sul 50% delle provvigioni, sarà applicata sul 20% di queste ultime. Quindi, sarà il 23 % sul 20% delle provvigioni e non sul 50%.

Entro quando inviare la richiesta

In riferimento ai termini, l’adempimento è da farsi entro per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Dunque, la comunicazione inviata entro il 31 dicembre 2021 vale per l’anno d’imposta 2022.

Se le condizioni previste per la riduzione si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni.

L’omessa dichiarazione o una dichiarazione incompleta/non veritiera comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro.

Fino a quando vale la domanda per la ritenuta ridotta

Si consideri che la dichiarazione trasmessa, conserverà validità a fini dell’applicazione della ritenuta ridotta anche oltre l’anno cui si riferisce.

In altri termini, le dichiarazioni inviate entro il 31 dicembre 2021 o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti, oppure ancora entro i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o alla esecuzione della mediazione conservano validità fino alla perdita dei requisiti.

Pertanto, in tali casi, nel presupposto del mantenimento dei requisiti previsti, non dovrà essere nuovamente inviata la dichiarazione entro il 31 dicembre 2021 per chi già lo avesse fatto in passato.

Rimane fermo l’obbligo di dichiarare con le medesime modalità il venire meno delle predette condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano.

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