Anche per la ristrutturazione della piscina di casa o di quella presente in condominio è possibile godere della detrazione fiscale (c.d. bonus ristrutturazione). Il beneficio fiscale, tuttavia, non spetta in caso di realizzazione ex novo.

Bonus fiscale piscina: i lavori ammessi al beneficio

Il bonus ristrutturazione piscina spetta solo a fronte di lavori su un impianto già esistente. In dettaglio, come si evince anche dalla guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate, il beneficio fiscale spetta per:

  • lavori di rifacimento che modificano caratteri preesistenti (se trattasi di piscina presente nell’unità abitativa)
  • interventi di riparazione e rinforzo di piscine, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti (se trattasi di piscina presente in condominio).

I lavori dedicati alla piscina, ammessi allo sgravio fiscale, sono, pertanto, gli interventi finalizzati a migliorare quella già esistente, come ad esempio:

  • rivestimento interno
  • rifacimento degli impianti di filtrazione e circolazione dell’acqua
  • installazione o rinnovo dell’impianto di riscaldamento
  • rifacimento del solarium compresi bordi e pavimentazione
  • impianto di illuminazione
  • accessori come l’idromassaggio e nuoto controcorrente
  • ecc.

Lo sgravio fiscale non spetta, invece, per la costruzione/realizzazione della piscina.

Ristrutturazione piscina: detrazione, sconto o cessione del credito

Il bonus fiscale per la piscina si concretizza in una detrazione fiscale del 50% da godere in 10 quote annuali di pari importo. L’importo massimo della spesa ammessa alla detrazione è 96.000 per singola unità abitativa.

Tuttavia, con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il beneficiario può decidere di optare, in luogo della detrazione fiscale, per

  • lo sconto diretto in fattura, da parte della stessa impresa che ha effettuato i lavori, la quale poi recupera il corrispettivo sotto forma di credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione in F24 oppure cedere ulteriormente a terzi, inclusi istituti di credito e finanziari
  • oppure cessione del credito a terzi soggetti, inclusa l’impresa stessa che ha eseguito i lavori ed inclusi istituto di credito e finanziari (il cessionario può ulteriormente cedere a terzi il credito ricevuto).

Il pagamento della spesa deve essere effettuato con bonifico c.

d. parlante soggetto a ritenuta dell’8% e dal quale devono evincersi i seguenti dati:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

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