Tra qualche settimana, un immobile interamente di mia proprietà sarà oggetto di lavori che rientrano negli interventi per i quali è possibile beneficiare del bonus ristrutturazione. Detto ciò, vorrei cedere la mia detrazione in favore di mio fratello. Preciso che lui non ha nulla a che fare con l’esecuzione dei lavori nè è titolare di  diritto reale/personale di godimento sull’immobile.

Nel mio caso specifico è ammessa la cessione della detrazione?

La cessione del bonus ristrutturazione

La cessione della detrazione non è ammessa solo per il superbonus 110% anche per gli interventi ordinari trai quali ad esempio quelli di ristrutturazione edilizia, ex art.16-bis del TUIR e art.16 del D.L. 63/2013.

Infatti, grazie al D.L. 34/2020, D.L. Rilancio, in alternativa alla detrazione, per le spese 2020 e 2021 (anche 2022 per il superbonus), il contribuente può optare alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Gli interventi ammessi allo sconto o alla cessione

Nello specifico, l’opzione per la cessione o lo sconto è ammessa per gli interventi:

  • di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia);
  • efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico (ecobonus), nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus (L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate(articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
  • installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

Cessione del bonus ristrutturazione anche ai familiari più stretti: la risposta al lettore

Il D.

L. rilancio, all’art.121 non prevede specifiche condizioni da rispettare per cedere la detrazione. Allo stesso modo, non sono previste restrizioni in riferimento ai soggetti in favore dei quali può essere disposta la cessione. Non è necessario che sia verificato il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. In poche parole,  la cessione può essere disposta anche in favore di soggetti che non hanno nulla a che fare con l’esecuzione dei lavori. La cessione del credito va comunicata all’Agenzia delle entrate. In via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Utilizzando il modello allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020. come modificato dal provvedimento del 12 ottobre 2020. Per le spese sostenute nel 2020 questo termine è stato prorogato al 31 marzo 2021 (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2021).

 

In base a quanto detto finora, la detrazione potrà essere ceduta anche in favore di suo fratello. Ricevuta e confermata la cessione, suo fratello potrà cedere ulteriormente il credito  oppure utilizzarlo direttamente per pagare imposte e contributi in F24.

 

La cessione della detrazione è ammessa anche tra genitore e figlio.