Il D.L. Rilancio ammette la cessione del super bonus al 110% ma anche dei bonus ordinari riconosciuti per i lavori di ristrutturazione, rifacimento delle  facciate o risparmio energetico.

 

Collegato alla detrazione per i lavori di ristrutturazione è il c.d bonus mobili ossia l’ulteriore detrazione del 50% riconosciuta a coloro che fanno lavori di ristrutturazione sul proprio immobile.

 

A tal proposito vi è il dubbio se il bonus mobili possa essere ceduto insieme alla detrazione spettante per i lavori di ristrutturazione.

 

Per tali ultimi interventi la cessione della detrazione è prevista dal D.L. Rilancio.

La detrazione per lavori di ristrutturazione

E’ possibile scaricare dalla tasse il 50% della spesa sostenute per lavori di ristrutturazione, art.16-bis del DPR 917/86(TUIR). La spesa massima detraibile è pari a 96.000 euro. La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo. Ogni anno concorre alla copertura dell’Irpef dovuta; la parte in eccesso non può essere recuperata negli anni a venire; non può essere chiesto neanche il rimborso.

 

Rientrano tra gli interventi detraibili:

 

  • la manutenzione ordinaria;
  • la manutenzione straordinaria;
  • il restauro e risanamento conservativo;
  • la ristrutturazione edilizia.

 

La manutenzione ordinaria è agevolata solo se effettuata sulle parti comuni condominiali.

 

Nel linguaggio comune, si tende a classificare tutti i citati interventi quali “interventi di ristrutturazione”.

 

Sono un esempio di interventi rientranti nel citato art.16-bis, quelli:

 

  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di
    eventi calamitosi;
  • effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità
    a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992);
  •  utili a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;
  • per l’adozione di misure antisismiche;
  • di bonifica dell’amianto e
  • di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Il bonus mobili

Collegato alla detrazione per lavori di ristrutturazione è il c.

d bonus mobili. Il bonus consiste in una detrazione del del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni.  Mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

 

Come ribadito nella Guida dell’Agenzia delle entrate ( Bonus mobili ed elettrodomestici), per avere l’agevolazione è indispensabile:

 

  • realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione),
  • sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

 

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro. Riferito complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

 

Al contrario di quanto avviene per i lavori di ristrutturazione:

 

  • la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente
  • né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

La cessione della detrazione per lavori di ristrutturazione: le previsioni del decreto Rilancio

Il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio, ammetta la possibilità di cedere il bonus lavori spettante.

 

In pratica, il contribuente, anzichè beneficiare della detrazione in dichiarazione dei redditi, può optare:

 

  • per un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori (se da il consenso);
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Se il contribuente opta per lo sconto, il fornitore lo recupero sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in F24 o ulteriormente cedibile ad altri soggetti.

Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Difatti, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti. Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

 

In pratica, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Le detrazioni e i lavori cedibili

La cessione della detrazione è ammessa per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 oltre che per il super bonus al 110%, anche in riferimento a interventi di:

 

  • ristrutturazione edilizia (manutenzione ordinaria, straordinaria ecc);
  • risparmio energetico ordinario(ad esempio, sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi);
  • riduzione del rischi sismico (sisma bonus);
  • rifacimento delle facciate (bonus facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

 

E’ cedibile altresì la detrazione spettante per l’acquisto di case antisismiche.

 

Difatti, i suddetti interventi sono espressamente citati dall’art. 122 del decreto Rilancio.

Cessione esclusa per il bonus mobili

L’articolo citato non contiene alcun riferimento al bonus mobili.

 

Difatti, per tale detrazione non vi è alcuna possibilità di optare per la cessione o lo sconto.