Il Decreto Ristori-quater ha introdotto alcune novità importanti in materia di rateazione delle cartelle esattoriali, alcune a favore del contribuente altre meno. Nello specifico, presentata la richiesta di rateazione, viene chiarito che non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione. E’ altresì bloccato l’avvio di nuove procedure esecutive.

 

Rispetto alle norme vigenti si chiarisce che la richiesta di dilazione sospende i termini di prescrizione e decadenza.

 

Quest’ultimo di certo non è una misura che può essere considerata pro contribuente, anzi, in questo modo, l’Agente della riscossione si spiana la strada per successive azioni di recupero anche coattive.

Il Ristori-quater: le novità sull’attività di riscossione

Il D.L. 157/2020, decreto Ristori-quater,  ha modificato la disciplina della rateazione dei carichi iscritti a ruolo.

 

Tra le principali misure si ricorda che:

 

  • entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione per covi-19,  possono presentare una nuova richiesta di dilazione, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento;
  • per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, è elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.

 

Per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, si decade dalla rateizzazione in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive. Invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Ristori-quater e richiesta rateazione: termini di prescrizione e decadenza cartelle sospesi

Circa gli effetti legati alla presentazione dell’istanza di rateazione, il Ristori-quater conferma in linea di massima la precedente normativa, ex art.19 del DPR 602/1973.

 

Infatti, dalla data di presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta, ovvero dell’eventuale decadenza dalla rateazione:

 

  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche,
  • fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione.

 

E’ confermato anche il divieto di avviamento di nuove procedure esecutive.

 

Attenzione, rispetto alla precedente disciplina, viene chiarito che la richiesta di dilazione sospende i termini di prescrizione e decadenza.

 

Quest’ultimo di certo non è una misura che può essere considerata pro contribuente. In questo modo, l’Agente della riscossione si spiana la strada per successive azioni di recupero anche coattive.

 

Dunque, in virtù delle previsioni del Ristori-quater, presentata la richiesta di rateazione delle cartelle, sono sospesi i termini di prescrizioni e decadenza ad esse correlati.

 

Sui termini di prescrizione della cartelle va ricordata  l’importante sentenza  Sentenza 23397/2016 della Corte di Cassazione a Sezioni unite sull’interpretazione da dare all’art. 2953 Cod. civ. “effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi”; La cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l’opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicché non può trovare applicazione l’art. 2953 Cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale. 

Il pagamento della 1° rata

Inoltre, con il pagamento della prima rata il Ristori-quater, in sostanza, ribadisce che si ha l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate (in luogo di determinare, come nella formulazione previgente  l’impossibilità di proseguire nelle stesse) a condizione che:

 

  • non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione
  • ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o
  • non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.