Buonasera, volevo solo fare una domanda…ho fatto 4 giorni di prova con contratto a tempo determinato e avendo avuto mansione diversa da quelle prestabilite abbiamo consensualmente preso la decisione di interrompere il rapporto lavorativo…avendo già 6/7 mesi di disoccupazione arretrata e non  retribuita…con questi 4 giorni posso accedere alla disoccupazione? Attendo una risposta grazie mille in anticipo.

Risposta

L’indennità di disoccupazione Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) viene concessa nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge. Questi requisiti possono essere consultati comodamente dal sito dell’Inps.

Una volta soddisfatti tali requisiti, l’indennità economica decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;

Naspi e risoluzione consensuale del contratto di lavoro

Uno dei requisiti fondamentali per beneficare della Naspi è quello di aver perso il lavoro involontariamente per cui ne è scaturito un licenziamento, ad esempio. Lo stato di disoccupazione involontario è quindi fondamentale affinché l’Inps possa erogare la Naspi. Sono pertanto esclusi i casi di dimissione e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (art. 410 c.p.c.). Nel caso particolare, quindi, non il periodo di lavoro (solo 4 giorni) che fa scaturire il diritto o meno alla Naspi, ma il motivo di interruzione del lavoro che fa insorgere il diritto. La legge – come detto – prevede l’erogazione dell’indennità di disoccupazione solo se il lavoratore ha perso lavoro contro la propria volontà. E nel caso in esame è esclusa questa eventualità poiché come Lei ha accettato il lavoro firmando volontariamente il contratto, altrettanto volontariamente e d’accordo con il datore di lavoro, ha deciso di risolverlo.

Casi eccezionali

Fa eccezione il caso in cui l’azienda ha intenzione di licenziare il dipendente per motivi oggettivi e che ha come obiettivo quello di evitare il licenziamento o comunque fa sì che azienda e dipendente trovino un accordo.

Oppure in seguito al rifiuto al trasferimento da parte del lavoratore ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblico. In entrambi i casi, però, l’azienda deve avere più di 50 dipendenti e l’accordo di risoluzione consensuale deve avvenire con accordo sindacale presso l’Ispettorato del Lavoro.

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