La chiamano pace contributiva, per distinguerla dalla pace fiscale, ma la sostanza non cambia: si cerca di fare cassa per puntellare i conti dell’Inps. Così, grazie al decreto numero 4 del 2019, si è data la possibilità agli assicurati di riscattare gli anni di laurea a condizioni e i periodi contributivi scoperti dal 1995 in poi a condizioni agevolate.

L’operazione, nei primi nove mesi del 2019, cioè da marzo a dicembre, ha avuto un successo inaspettato, con ben 67.680 domande di riscatto presentate online all’Inps e per le quali verranno accreditati agli assicurati fino a 5 anni di contributi per i periodi scoperti.

Questa possibilità è concessa in via sperimentale fino al 2021 (per il riscatto laurea, invece, è permanente), ma è probabile che possa essere prorogata, visto l’accoglimento da parte degli iscritti alle varie gestioni Inps. Finora sono giunte all’Inps circa 29.000 domande per il riscatto dei periodi di studio all’Università.

Il riscatto laurea agevolato

Ma come funziona il riscatto laurea con la pace contributiva? In buona sostanza, chi ha frequentato i corsi universitari dopo il 31 dicembre 1995 e ha conseguito la laurea potrà beneficiare di un sistema di calcolo più agevolato, anche sotto il profilo dei pagamenti rateali dei contributi da riscattare per il periodo massimo consentito. Come chiarito dalla circolare Inps n.106 dello scorso 25 luglio 2019. E’ stato poi abolito il limite di età dei 45 anni per poter accedere alle modalità di riscatto dei corsi universitari nel sistema contributivo. Per effetto di tale modifica, a decorrere dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge n. 26/2019, si potrà accedere alla facoltà di riscatto della laurea indipendentemente dall’età anagrafica posseduta dal richiedente alla data di presentazione della relativa domanda, sempreché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prescritti. Resta in particolare confermato che le modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei corsi universitari di studi di cui al D.

lgs n. 184/1997 si applicano soltanto ai periodi del corso di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.

Il metodo di calcolo del riscatto laurea

L’onere dei periodi di riscatto che si collochino nel sistema di calcolo contributivo è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. L’onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Il versamento dei contributi

La circolare n. 106 Inps ha anche recepito le novità introdotte dal decreto relativo alla “pace fiscale” che consente all’interessato al riscatto del periodo di corsi di studi universitari di poter rateizzare l’onere da sostenere fino a un massimo di 120 rate mensili (prima erano 60) per un importo minimo di 30 euro senza interessi. Il costo è fiscalmente deducibile e rateizzabile, senza alcun interesse, per un massimo di 10 anni.