Con sentenza dell’11 dicembre 2019, la Corte di Cassazione è intervenuta su un argomento che interessa potenzialmente molti condomini: il riscaldamento centralizzato e, in particolare, il diritto di distacco da parte di chi non utilizzerebbe i termosifoni accesi così tante ore al giorno. Oggi molto spesso la divisione delle spese condominiali per il riscaldamento è oggetto di controversia: se l’anziano che vive in casa o la casalinga con bambini piccoli sono ben contenti di avere i termosifoni accesi tutta la mattina magari, chi è fuori per lavoro tutto il giorno ne farebbe a meno preferendo sfruttare il gas la sera.
Che cosa dice la legge?
L’articolo 117 del Codice Civile, sulla base della riforma del condominio n. 220/2012 in vigore nel 2013, include gli impianti per il riscaldamento ed il condizionamento centralizzato tra le parti comuni dell’edificio. Di seguito i fatti.

Obbligo di suddivisione delle spese condominiali per il riscaldamento centralizzato

Due condomini si sono rivolti al Tribunale di Roma per richiedere l’accertamento della legittimità del distacco degli appartamenti di loro proprietà dall’impianto centralizzato del condominio, con ricalcolo della quota a loro carico. Se il Tribunale di primo grado e la Corte d’appello di Roma avevano rigettato l’istanza, il ricorso in Cassazione ha dato esito diverso. Secondo i ricorrenti la Corte d’appello avrebbe riconosciuto prevalenza agli accordi contenuti nel regolamento condominiale, rispetto alla previsione dell’art. 1118 co.3 c.c. che riconosce al singolo condomino la facoltà di rinunciare all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento, sempre che da ciò non derivino squilibri consistenti nel  funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Nel caso specifico era stato dimostrato che il distacco aveva inciso sull’equilibrio termico dell’impianto di riscaldamento centralizzato nella percentuale del 10%, e che i corrispondenti importi erano stati corrisposti.

La seconda sezione della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dei due condomini, ha ritenuto nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco. Si conferma invece che il regolamento condominiale può imporre al condomino rinunziante di partecipare alle spese per l’uso del servizio centralizzato, posto che il sistema legale di ripartizione delle spese di gestione fissato dall’art.

1123 c.c. risulta derogabile. L’amministratore, dal suo canto, ha la responsabilità di garantirne il funzionamento, ferma restando la facoltà in assemblea condominiale, di deliberare relativamente alle ore di accensione degli impianti (con regole diverse in base alle fasce climatiche delle regioni).

Alla luce di quanto detto la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.

Il dispositivo in analisi prevede espressamente che “ciascun condomino può legittimamente rinunziare all’utilizzo dell’impianto di riscaldamento centralizzato anche senza previa autorizzazione assembleare ed a condizione che, dalle operazioni di distacco, non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini“. Resta  salvo, ad ogni modo, l’obbligo di partecipare alle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto nonché per la sua conservazione e messa a norma (come previsto dalle sentenze Cass. 7518/2006 e Cass. 16365/2007).