I motivi per i quali si sceglie di effettuare il passaggio da un riscaldamento centralizzato a quello autonomo possono essere diversi. Con la riforma del condominio in vigore dal 18 giugno 2013 ‘articolo 1118: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”.

Quali sono motivi che spingono al distaccamento dal riscaldamento centralizzato?

Ci si può distaccare perché si ritengono elevati i costi di un centralizzato poco efficiente, o tarato su esigenze che mal si adattano alle proprie, con consumi elevati: si pensi agli impianti che mantengono alte temperature per molte ore al giorno.

Oppure perché ci sono condomini che non pagano le proprie quote, o lo fanno in ritardo, causando un aumento delle spese a tutti gli altri. In effetti, la grande morosità dei condomini è l’unico motivo veramente plausibile. Da un punto di vista economico e tecnico, infatti, non c’è convenienza a distaccarsi. Il problema della ripartizione della spesa, ad esempio, è risolvibile con le tecnologie di contabilizzazione del calore, che consentono di pagare in base ai consumi e non ai millesimi. [tweet_box design=”box_09″ float=”none”]Passaggio dal riscaldamento centralizzato a quello autonomo[/tweet_box]

Ecco i costi che bisogna sostenere per il passaggio al riscaldamento autonomo

Sul lato economico pesano i costi dell’intervento:

  • caldaia autonoma;
  • distacco delle tubazioni interne all’appartamento da quelle dell’impianto centralizzato;
  • realizzazione di una nuova rete idraulica;
  • allaccio e adeguamento della linea gas;
  • collegamento delle tubazioni al nuovo generatore;
  • installazione della canna fumaria.

Mentre, sul lato tecnico, bisogna vedere soprattutto la fattibilità dell’intervento. L’installazione di una canna fumaria esterna, ad esempio, spesso non può esser realizzata perché contraria alle norme comunali e lede il decoro dell’edificio. L’art.

1118 del codice, ribadisce che: “il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”. Incluse le spese  per la sostituzione della caldaia, e quelle di consumo e di esercizio, pagate a copertura degli oneri che altrimenti ricadrebbero sugli altri condomini in virtù del distacco. Oneri che comprendono, specie con le vecchie caldaie, le perdite di rendimento. Il distacco, determina sempre uno squilibrio, perché l’impianto centralizzato è dimensionato in modo da garantire ripartizione e comfort adeguati nei vari alloggi. La misura di questo squilibrio va affidata alla certificazione di un tecnico, per consentire il via libera al distacco e arrivare a stabilire l’eventuale quota forfetaria a compensazione del calore di cui si continuerebbe a godere: quello degli appartamenti confinanti riscaldati e dei tubi condominiali che attraversano la casa. La quota da pagare per il mantenimento dell’impianto comune oscilla dal 20 al 30%, a seconda del grado di efficienza del centralizzato stesso. Il Dpr 59/09, precisa che per tutti gli edifici esistenti con più di quattro unità abitative e con potenza superiore a 100 kW è preferibile mantenere l’impianto centralizzato. L’eventuale ricorso all’autonomo deve esser dettato da cause tecniche di forza maggiore, e asseverato da un’apposita relazione tecnica.

Quali sono i vantaggi del passaggio da centralizzato ad autonomo?

Un vantaggio concreto è dato dalle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico per cui perizia, lavori di ristrutturazione e posa in opera, nonché la caldaia a condensazione beneficeranno della detrazione fiscale sul risparmio energetico del 65%. Inoltre poter gestire il riscaldamento della propria abitazione secondo le esigenze ed evitare inutili litigi alle riunioni condominiali. Leggi anche: Nuove regole termosifoni: quanto costa adeguare l’impianto di riscaldamento centralizzato? Riscaldamento condominiale non si stacca neppure a chi non paga, tutelati i diritti fondamentali delle persone.