Se un lavoratore a seguito di un intervento riceve dall’assicurazione una somma di indennizzo per la momentanea inabilità al lavoro, deve dichiarare l’indennizzo nella dichiarazione dei redditi?   Le indennità conseguite a seguito di indennizzo, anche assicurativo, di danni per la perdita di redditi vanno a costituire la stessa tipologia di redditi che vanno a sostituire (in questo caso quelli da lavoro) secondo l’articolo 6, comma 2 del TUIR.   Laddove l’indennizzo vada a compensare, in via integrativa o soltanto compensativa, la mancata percezione di un reddito da lavoro (o anche un mancato guadagno) tali somme vanno assoggettate alla tassazione ricomprendendole nel reddito complessivo del soggetto secondo la risoluzione 155/E dell’Agenzia delle Entrate del 2002.