L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 576 del 10 dicembre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito all’applicazione IVA agevolata ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito dell’Istante

La società istante, nel corso del 2016, ha sviluppato una nuova offerta commerciale che puntava al miglioramento, in termini di efficienza energetica, degli impianti di illuminazione.

Per dare esecuzione al contratto, la società concede in subappalto l’acquisto e l’installazione dei corpi illuminanti ad un soggetto terzo il quale, a sua volta, può decidere di avvalersi di fornitori terzi per l’acquisto e/o installazione del bene.

Al termine dell’installazione la società istante emette fattura verso il cliente per l’intero importo pattuito e provvede a rateizzare il pagamento in bolletta in otto anni.

Ciò premesso, l’istante chiede all’Agenzia delle entrate se sia possibile avvalersi, quale modalità di pagamento, dell’istituto della cessione del credito.

Risposta dell’Ade

L’Agenzia delle entrate risponde al quesito del contribuente con esito negativo.

L’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, comma 3-ter aveva previsto la possibilità di optare per la cessione del credito d’imposta anche per gli “interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia”.

Tuttavia, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, la norma appena citata è stata abrogata dall’articolo 1, comma 176, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Legge di bilancio 2020”).

Per questo motivo, dal 1° gennaio 2020, per gli interventi di riqualificazione energetica sopra indicati, non è più possibile optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per i medesimi interventi. Tale detrazione, ferme restando le altre condizioni previste dalla legge, spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019 per gli interventi che rientrano nel campo di applicazione della disposizione sopra richiamata.

Articoli correlati