I contratti collettivi nazionale del lavoro, in linea generale, riportano che il dipendente ha diritto ai permessi per riposo settimanale, festività e permessi retributivi, permessi straordinari retribuiti, nel modo seguente:

  • lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con
    altro giorno della settimana. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge;
  • Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori nella giornata di riposo settimanale, godrà, oltre che della percentuale di maggiorazione salariale, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno da concordare nella settimana successiva;

Riposo settimanale e Festività pagate in busta paga

Oltre ai giorni di cui sopra sono considerati festivi:

1) Capodanno 1° gennaio;

2) Epifania 6 gennaio;

3) Giorno dell’Angelo Lunedì di Pasqua;

4) Anniversario della Liberazione 25 aprile;

5) Festa del Lavoro 1 o maggio;

6) Festa della Repubblica 2 giugno;

7) Assunzione di M.

V. 15 agosto;

8) Ognissanti r novembre;

9) Immacolata Concezione 8 dicembre;

10) S. Natale 25 dicembre;

11) S. Stefano 26 dicembre;

12) Il giorno del S. Patrono del luogo dove ha sede l’impresa.

Festività patronale se capita in giorno festivo

Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività le parti stabiliranno lo spostamento della festività ad altra data o il pagamento della stessa. La festività del S. Patrono potrà essere sostituita di comune accordo tra le Organizzazioni stipulanti a livello territoriale tenuto conto delle consuetudini locali.

Per tutte le informazioni, consigliamo di leggere: Festa patronale, come viene pagata in busta paga?