La prima manovra finanziaria del 2011, quella di luglio, il dl 98/11 convertito in legge n. 111 del 2011, all’art. 23, comma 9 si sofferma sul riporto delle perdite fiscali, eliminando il vincolo dei 5 anni. Grazie alla riforma si è previsto che  queste perdite si riportino in avanti senza limiti di tempo, allineando così la nostra disciplina in tema di riporto con quella degli altri Paesi comunitari. Per tutelare il gettito tuttavia, si introduce un tetto dell’80% del reddito di ogni esercizio sociale entro cui la perdita può essere usata.

Le novità non riguardano però le imprese individuali e quelle società di persone, per le quali invece le perdite continuano ad essere riportate solo entro 5 anni temporali.

 

PERDITE FISCALI RIPORTABILI: TETTO QUALITATIVO ALL’80%

La prima manovra di luglio ha modificato l’articolo 84 del Tuir, in base a cui, le società di capitali possono usare le perdite riportate in esercizi precedenti, mantenendo così in modo da mantenere un importo non inferiore al 20% del reddito da sottoporre a tassazione in ogni esercizio. In concreto, se la perdita compensabile è superiore all’80% del reddito dell’esercizio, la compensazione si ferma a questo limite. Se invece la perdita risulti inferiore all’80%, questa viene usata interamente. Le perdite non compensate grazie al tetto dell’80% si riportano ancora in avanti, senza alcun rischio di essere bruciate, poichè è venuto meno il tetto dei 5 esercizi per poterle usare. 

Il limite all’uso fino all’80% del reddito non riguarda però le perdite prodotte nei primi tre esercizi della società e che sono derivate da nuove attività produttive. Queste perdite infatti sono utilizzabili anche prima della modifica, senza limiti di tempo,  e sono compensabili allo stato attuale per l’intero importo che trova posto nel reddito dell’esercizio allo scopo di azzerarlo completamente. La novità rende conveniente l’uso in misura prioritaria delle perdite prodottesi nei primi tre anni e compensabili al 100% e in un secondo momento, quelle prodotte negli esercizi successivi.

 

 

IL CONSOLIDATO FISCALE E LE PERDITE

Le novità previste dalla manovra estiva 2011, si applicano  anche alle perdite che derivano dalla dichiarazione del consolidato fiscale. Un regime questo per cui le perdite fiscali di una società che risultano dal modello Unico, possono essere trasferite in forma del tutto obbligatoria al gruppo per poterle compensare nello stesso anno con i redditi delle altre società, senza limiti quantitativi. Se le perdite poi superano i redditi, il gruppo societario può chiudere con una perdita netta, che si riporta nella dichiarazione del consolidato, osservando l’articolo 84 del Tuir e dunque con l’importo massimo  dell’80% e senza limiti temporali. 

 

RIPORTO PERDITE FISCALI AGENZIA ENTRATE: CHIARIMENTI UTILI

Sulla corretta entrata in vigore del nuovo riporto delle perdite fiscali, è l’Agenzia delle entrate che deva dare una soluzione, con i suoi provvedimenti direttoriali. Per ciò che concerne l’individuazione dell’esatta decorrenza della modifica in oggetto, se da una parte le rettifiche dei versamenti periodici devono applicarsi nell’esercizio successivo a quello in corso e quindi dal 2012, dall’altra però, nella relazione tecnica alla manovra correttiva, viene ipotizzata un’efficacia a partire dalle perdite prodotte nel 2011. Quelle invece che hanno la data 2010 rimangono sotto il tetto dei 5 esercizi.

Così l’Agenzia delle Entrate interviene a chiarire i dubbi, con la Circolare 53 E 6 dicembre scorso, in cui ha chiarito alcuni aspetti in riferimento al riporto delle perdite d’impresa e, in particolare, per quelle che si sono realizzate a partire dall’anno 2006, da parte di società, quindi soggetti Ires diversi dagli enti non commerciali, riportabili senza limiti temporali, ma che possono essere usate nel limite dell’80% del reddito degli anni seguenti. 

 

IRDCEC CIRCOLARE 24 IR 14 SETTEMBRE 2011: ULTERIORI CHIARIMENTI 

Ma non solo Agenzia delle Entrate.

Interviene sul tema del riporto delle perdite fiscali anche l’Istituto di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDCEC), nella circolare n. 24 IR del 14 settembre 2011. In essa si dispone che la nuova disciplina del riporto delle perdite trova applicazione anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 6 luglio 2011. Sono le perdite prodotte negli anni che vanno dal 2006 al 2010, escludendo però quelle relative ai periodi d’imposta 2005 e quelli anteriori. L’IRDCEC con questa circolare, ha specificato che il documento di prassi espresso dall’Agenzia delle Entrate è conforme con gli scopi della riforma, finalizzata a semplificare il sistema evitando che si formi una sorta di doppio binario in riferimento alle perdite prodotte in vigenza dell’articolo 84, prima e dopo la riforma. La nuova disciplina del riporto delle perdite risulta, favorevole per le società che hanno perdite ripetibili per più periodi d’imposta, ossia le cosiddette perdite sistematiche e che, mancando redditi con i quali compensarle, verrebbe meno il diritto al loro uso. Questi soggetti risultano già penalizzati, da altri provvedimenti normativi che hanno previsto  il controllo costante di tali situazioni, in relazione all’applicazione della disciplina delle società di comodo (art. 2 del D.L. n. 138 del 2011), e in virtù del monitoraggio per la lotta all’evasione fiscale (art. 24 comma 1 D.L. 78/2010). Risultano invece, sfavoriti dalla nuova disciplina i soggetti che alternano periodi nei quali viene dichiarato un reddito, ad altri nei quali invece sono prodotte perdite fiscali.

 

NUOVO RIPORTO PERDITE: QUANDO SI APPLICA

Risulta utile rammentare che a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia, la nuova disciplina sul riporto delle perdite fiscali si applica solo ai soggetti sottoposti all’Ires, che siano però diversi dagli enti non commerciali e che esercitino attività d’impresa. Invece per i soggetti IRPEF rimane operante il limite dei 5 anni per il riporto. Il vincolo dell’80% si riferisce al reddito e non alla perdita, che risulta così interamente compensabile, se il suo ammontare è inferiore alla percentuale del reddito dell’anno successivo.

Le perdite prodotte nei primi tre periodi d’imposta dai soggetti che intraprendono una nuova attività, sono riportabili senza limiti temporali e possono compensare l’intero importo dei redditi prodotti negli anni seguenti.