In materia di agevolazione per i lavoratori rimpatriati, la verifica dei requisiti per beneficiare dell’ulteriore quinquennio agevolato va fatto solo alla fine dei 5 anni. Dunque la verifica non è annuale.

In sintesi, si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 703 del 12 ottobre.

Le agevolazioni per i lavoratori impatriati

Al fine di incentivare il rientro o l’approdo in Italia di lavoratori residenti all’estero, l’art.16 del D.Lgs 147/2015, ha previsto una detassazione a hoc per i lavoratori dipendente, autonomi o imprenditori che decidono di svolgere la loro attività nel nostro paese.

La norma in favore dei lavoratori rimpatriati nel corso del tempo è stata oggetto di diversi di interventi normativi.

Ad ogni modo, l’agevolazione consiste in un abbattimento del reddito prodotto in Italia, nei seguenti termini.

A partire dal periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre solo in parte alla formazione del reddito complessivo. Limitatamente al 30% dell’ammontare. E’ tassato  solo il 10% del reddito se la residenza è presa in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta (ulteriore quinquennio agevolato) ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Proprio sull’ulteriore quinquennio agevolato, l’Agenzia delle entrate si è soffermata con la risposta n° 703 del 12 ottobre.

La riposta n°702 del 12 ottobre

La risposta n°702 del 12 ottobre prende spunto da apposita istanza di interpello.

In particolare, un cittadino italiano, rientrato in Italia con la famiglia il 15 aprile 2019 alle dipendenze di ALFA con la qualifica di managing director, dichiara di fruire del regime per i “lavoratori impatriati” dal periodo d’imposta 2019.

L’Istante fa presente di avere due figlie e che la minore compie 18 anni nel luglio 2021.

Da qui, chiede se può già da ora assicurarsi l’accesso all’ulteriore quinquennio agevolato.

L’Agenzia stoppa tale richiesta chiarendo che, in materia di agevolazione per i lavoratori rimpatriati, la verifica dei requisiti per beneficiare dell’ulteriore quinquennio agevolato va fatto solo alla fine dei primi 5 anni. Dunque la verifica non è annuale.