Rimborso IVA, rispondiamo al quesito e alle novità intervenute per l’anno 2017.

Quesito: 2) Ho un’Iva a Credito paria a circa  22.000,00 euro per la gestione di un artigiano: la chiederà immediatamente a mio favore: mi pagheranno anche gli interessi? o vorranno fare le pulci e controllare attraverso il commercialista?

Grazie Alessandra

Rimborso IVA: meno garanzie per i rimborsi IVA sotto 30 mila euro

Rimborso Iva, il decreto legge 193/2016 ha semplificato notevolmente l’erogazione del credito IVA per i contribuenti che non superano la soglia limite.

Con la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono valide le disposizione dell’articolo 7 quater, comma 32, del decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193 che ha innalzato la soglia minima sotto la quale il rimborso IVA è liquidato senza presentazioni di garanzia e senza altri adempimenti, la soglia passa da 15.000 a 30.000 euro.

L’innalzamento della soglia da 15.000 euro a 30.000 euro è valida anche per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione, ossia il 3 dicembre 2016.

Riassumendo, dopo l’entrata in vigore della nuova norma, i rimborsi IVA, per i quali bisogna presentare la garanzia, l’ufficio o l’agente della riscossione non procede a richiederla, se la richiesta è stata già presentata ma il contribuente non vi ha provveduto, non è tenuto a presentarle.

Rimborso IVA e visto di conformità

Lo stesso vale per il visto di conformità, non occorre integrare la dichiarazione annuale IVA con il visto di conformità o presentare la dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al comma 3 del citato articolo 38-bis per beneficiare dell’esonero della garanzia.

Le garanzie già presentate non possono essere restituite

Per le garanzie già presentate e per i rimborsi IVA già erogati, l’Agenzia delle Entrate precisa che le garanzie prestate in corso di validità non possono essere restituite. Nel caso in cui sia intervenuta la sospensione degli interessi a seguito del ritardo nella consegna delle garanzie, il periodo di sospensione termina e gli interessi riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo testo, dal 3 dicembre 2016.

Gli interessi sul credito IVA da rimborsare maturano sempre e vengono aggiunti all’importo della somma richiesta a rimborso.

La nuova soglia di 30.000 euro è già efficace con la dichiarazione annuale IVA presentata nei termini ordinari entro il 28 febbraio 2017 per il periodo d’imposta relativo al 2016 e potrà avere valenza per tutte le istanze di rimborso del credito IVA trimestrale relative al 2017.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 59279 del 28 marzo 2017, ha aggiornato le istruzioni al modello TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e le relative specifiche tecniche.

Rimborso Iva, modello TR novità e istruzioni per la compilazione

Controlli rimborso Iva quando vengono effettuati?

I Rimborsi IVA vengono sottoposti a dei controlli da parte degli uffici competenti, per verificarne la spettanza. Tali controlli possono essere sia formali sia sostanziali. Di norma consistono nella verifica dei seguenti dati:

  • assenza di errori materiali o di calcolo;
  • esistenza del soggetto che chiede il rimborso ovvero di effettivo svolgimento dell’attività d’impresa, in particolare se si tratta di primo rimborso chiesto dal contribuente;
  • che il soggetto richiedente non sia una società non operativa;
  • delle compensazioni effettuate utilizzando il modello F24 e dell’ammontare dei rimborsi erogati in conto fiscale;
  • della presenza di carichi pendenti;
  • della sussistenza dei presupposti per l’erogazione prioritaria;
  • della sussistenza, in capo all’istante, sia dell’effettiva esistenza del credito Iva sia della presenza dei presupposti previsti dalla norma per poter chiedere il rimborso.

Per effettuare questi controlli, l’ufficio provvede alla richiesta della documentazione al contribuente, la richiesta va notificata anche tramite posta con ricevuta di ritorno.

Il contribuente dovrà presentare la documentazione richiesta entro 15 giorni dalla data di notifica; ove dovesse presentarla oltre tale termine, non percepirà interessi per tutto il periodo intercorrente dalla data di notifica della richiesta della documentazione sino alla data della sua consegna.

L’Agenzia fa tutti i controlli prima di erogare il rimborso richiesto, chiedendo la documentazione al contribuente o per delega al commercialista.

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