Cosa accade al contribuente che ha presentato il 730 dal quale risulta un credito indicando il datore di lavoro come sostituto d’imposta quando quest’ultima non provvede, per incapienza al completo rimborso?

E’ bene sapere che non sempre il credito Irpef derivante dal 730 viene rimborsato in un’unica soluzione. Il sostituto d’imposta può anche provvedere al rimborso tramite rate mensili in busta paga il cui importo può essere variabile.

In caso di incapienza Irpef, quindi, ovvero quando l’Irpef da trattenere in quel mese non è sufficiente a coprire per intero il credito dovuto al dipendente, potrà essere corrisposto anche nei mesi seguenti.

L’importante è che il credito dovuto sia saldato entro il termine ultimo per il rimborso che corrisponde al mese di dicembre.

Se dopo il mese di dicembre il sostituto d’imposta non avrà provveduto a rimborsare il credito residuo il dipendente non dovrà preoccuparsi poichè quanto dovuto non andrà perduto: nella Certificazione Unica dell’anno successivo il datore di lavoro esporrà l’importo di credito Irpef non rimborsato e il contribuente potrà riportare tale cifra nella seguente dichiarazione dei redditi sotto forma di eccedenza dell’anno precedente.