Buongiorno. Volevo sapere, visto che ho compilato il mod. 730/2019 ai primi di Maggio e sono andato in pensione il primo Giugno, se ho indicato bene il sostituto di imposta nel mio ex datore di lavoro. Grazie per l’attenzione ed attendo una Vs. gentile risposta.

Con il modello 730 si può ottenere il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga o nella pensione. Il conguaglio Irpef consiste, sostanzialmente, nel calcolo delle imposte che un lavoratore dipendente deve versare al fisco.

L’imposta è a debito quando durante l’anno al contribuente vengono trattenute minori imposte di quanto effettivamente dovute; è invece a credito nel caso contrario.

Il contribuente è tenuto ad indicare i dati del sostituto d’imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalla Certificazione Unica consegnata dal sostituto di imposta.

Le informazioni sono presenti nella sezione dalla Certificazione Unica riservata ai “Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta”. Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, andranno inseriti i dati del sostituto d’imposta che provvederà al conguaglio.

730 e sostituto d’imposta

Nel suo caso ha sbagliato ad indicare l’ex datore di lavoro poiché, pur essendo il sostituto d’imposta nel momento che ha presentato la dichiarazione dei redditi non lo era più al momento del conguaglio (che avviene sul pagamento di luglio e, quindi, nel mese di agosto). Non avendo una busta paga dal suo ex datore di lavoro per la mensilità in cui è stato effettuato il conguaglio, il sostituto d’imposta da indicare nel suo caso era l’INPS (che le eroga i pagamento a partire dal 1 giugno 2019).

Per provvedere a tale errore dovrà presentare un 730 integrativo; nel suo caso la variazione riguarda soltanto i dati del sostituto d’imposta utili al fine dell’erogazione del conguaglio e potrà essere effettuata per il tramite di un CAF o di un professionista abilitato tramite presentazione del suddetto 730 integrativo. La nuova dichiarazione avrà gli stessi dati dell’originaria con la sola differenza del sostituto d’imposta. Nel frontespizio del modello, pertanto, dovrà aver cura di indicare il codice 2 nella casella “730 integrativo”.

La suddetta variazione dovrà essere eseguita entro il termine del 25 ottobre 2019.

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