In caso di versamento d’imposta effettuato in misura superiore a quella dovuta è possibile richiedere il rimborso all’Agenzia delle entrate. La richiesta è presentata in carta semplice allegando le distinte dei versamenti erroneamente effettuati o effettuati in eccesso.

Ecco in chiaro quando è possibile presentare istanza di rimborso e quali sono i termini da rispettare.

Rimborsi d’imposta: indicazioni generali

L’art.38 del DPR 602/73 prevede che  “il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare […] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”.

Come va presentata l’istanza di rimborso?

Come da indicazioni presenti sul portale dell’agenzia delle entrate, l’istanza di rimborso deve essere presentata:

  • in carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente e
  • deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso.

Alla domanda vanno allegate le distinte dei versamenti eseguiti o le certificazioni delle ritenute subite.

Difatti, il domicilio fiscale del contribuente  è quello rilevato al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso. Al contrario, per le imposte indirette, l’istanza va presentata all’ufficio dove è stato registrato l’atto o la successione.

Il responso da parte dell’Agenzia delle entrate

Un svolta presentata l’istanza, si attende il responso da parte dell’Agenzia.

Detto ciò, possono verificarsi tre distinte:

  1. la domanda è accolta;
  2. la domanda è respinta (in questo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto);
  3. l’ufficio non risponde.

Se l’ufficio non da alcun riscontro, vale il c.d. silenzio-rifiuto. L’istanza è considerata non accolta. In tale caso, trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, è possibile presentare  ricorso alla Commissione tributaria.

Il pagamento dei rimborsi

L’agenzia delle entrate versa i rimborsi anche sul  conto corrente del beneficiario. Difatti è necessario che sia in possesso delle coordinate bancarie del contribuente.

Dunque, se abbiamo fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del  conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque sia l’importo, viene accreditato su quel conto. Difatti,  è necessario che il beneficiario del rimborso coincida con l’intestatario (o uno degli intestatari, in caso di conto corrente cointestato) del conto corrente. In caso contrario, il rimborso non viene accreditato.

I dati del c/c ossia il codice Iban (International Bank Account Number) e, per i versamenti internazionali, il codice Bic (Bank Identifier Code) o Swift, possono essere comunicati anche tramite Fisconline.

 

Se il contribuente non comunica i dati del c/c?

In tale caso:

  • per gli importi fino a 999,99 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceverà un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale, esibendo un documento d’identità, potrà  riscuotere il rimborso in contanti. Chi si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega compilata in ogni sua parte, deve esibire anche il documento d’identità del delegante
  • per gli importi oltre 999,99 euro e fino a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, al contribuente arriva un invito a comunicare le coordinate del proprio conto corrente, unitamente a un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, a un ufficio postale. Se il contribuente non consegna il modello e non fornisce le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia
  • per gli importi superiori a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, la restituzione avviene, esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale.

 

La decorrenza dei 48 mesi

L’istanza di rimborso deve essere presenta entro i termini di decadenza di seguito individuati (Fonte portale Agenzia delle entrate).

  • Imposte sui redditi;
  • Versamenti diretti,
  • Ritenute operate dai sostituti d’imposta;
  • Ritenute dirette operate dallo Stato o da altre P.A.

48 mesi 

Imposte indirette (Registro, successioni, donazioni, bollo ecc)

36 mesi

Da quando decorrono i 48 mesi?

In merito alla decorrenza, l’Agenzia delle entrate con la riposta n°1/2018 ha dato qualche indicazioni operative. Difatti, rifacendosi ad alcuni sentenze giurisprudenziali.

Il dies a quo da cui far decorrere il suddetto termine è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi:

  • già al momento dell’effettuazione,
  • risultano non dovuti ovvero non dovuti in quella misura.

Al contrario, il termine dei 48 mesi non decorre dal momento dei singoli versamenti in acconto qualora il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza degli importi anticipati  rispetto a quanto poi effettivamente dovuto a saldo.

In tale caso, il termine di decadenza per la restituzione degli acconti  decorre dalla data di pagamento del saldo relativo al medesimo periodo.

Dunque il criterio da considerare è rappresentato dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato.