La richiesta di rimborso del corrispettivo soggetto ad Iva pagato per il servizio di mensa scolastica non deve essere corredata da marca da bollo. Ciò in base alla disposizione normativa che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per le fatture e altri documenti afferenti corrispettivi soggettivi ad Iva. In applicazione del principio di alternatività tra iva imposta di bollo.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 227 del 2 aprile.

I rimborsi del costo della mensa scolastica: la risposta n° 227 del 2 aprile

La risposta n°227 del 2 aprile prende spunto da apposita istanza di interpello.

Come tale istanza, un Comune che offre il servizio di mensa scolastica, a fronte del pagamento di una tariffa, che costituisce corrispettivo del servizio erogato, e che si configura come una attività commerciale soggetta ad IVA, intende conoscere l’eventuale obbligo di apposizione della marca da bollo sulle istanza di rimborso del corrispettivo.

Rimborso ammesso dallo stesso comune per tutti coloro che ne fanno richiesta, in considerazione della pandemia da covid-19. Pandemia che ha limitato lo svolgersi delle lezioni in presenza, in favore della didattica a distanza. Da qui la mancata usufruizione del servizio mensa.

A seguito della presentazione delle domande di rimborso del corrispettivo del servizio mensa scolastica non usufruito, dopo aver compiuto l’istruttoria, il Comune  emette un provvedimento di rimborso, identificando i beneficiari e l’entità del rimborso.
Per le predette domande di rimborso, il Comune  richiede l’applicazione dell’imposta di bollo.

I quesiti posti all’Agenzia delle entrate

Da qui è stato chiesto all’Agenzia delle entrate la legittimità:

  1. della richiesta dell’apposizione della marca da bollo sulla domanda di rimborso del servizio mensa nonchè
  2. dell’eventuale all’applicazione dell’imposta di bollo: a tutte le istanze dirette agli uffici del Comune volte ad ottenere il rilascio di provvedimenti amministrativi, come ad esempio istanze per utilizzo locali, istanze per aperture di esercizi commerciali istanze per concessione loculo, istanze per occupazione suolo pubblico, ecc, considerato che le stesse non sono contemplate espressamente all’interno della tariffa, parte prima, allegata al d.
    P.R. n. 642 del 1972.

Si ricorda che il costo della mensa scolastica è detraibile ai fini Irpef.

 

La questione verte sull’applicabilità dell’art.3 del della tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 14,62 (rectius 16,00) per ogni foglio, per le «” Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (…) dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili».

Il parere dell’Agenzia delle entrate

In linea generale, le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento amministrativo, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.

Nel caso specifico non c’è un provvedimento amministrativo da parte del comune. Il Comune istante non si limita a prendere atto dell’istanza di rimborso ricevuta, ma:

  • dopo una valutazione della stessa,
  • provvede ad emettere un mandato di pagamento recante l’accreditamento di un importo superiore a euro 77,47, emesso in regime di imponibilità IVA, ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Da qui è necessario individuare il corretto inquadramento tributario ai fini dell’imposta di bollo, delle «Fatture, note conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria».

Inquadramento disciplinato dall’articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972. Tale disposizione prevede l’applicazione dell’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 2,00, per ogni esemplare.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera euro 77,47.

Conclusioni

Tuttavia sono esenti dall’imposta di bollo: le fatture e altri documenti afferenti corrispettivi soggettivi ad Iva.

Come avviene nel caso in esame.

Da qui, in base al principio di alternatività tra iva e imposta di bollo, il mandato di pagamento del rimborso del corrispettivo del servizio mensa non è soggetto all’imposta di bollo.

Di conseguenza, anche l’istanza presentata dal genitore per il rimborso del corrispettivo del servizio mensa scolastica, è esente dall’imposta di bollo. Ai sensi dell’articolo 14 della tabella, allegato B del DPR 642/72, che espressamente prevede l’esenzione dall’imposta per «Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall’Imposta di bollo».

 

Sul 2° quesito, se l’istanza qualora da luogo all’emanazione di un provvedimento da parte dell’Ente ricevente, è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972.