“Il denaro è uno dei più grandi strumenti di libertà che gli uomini abbiano mai inventato“, affermava Friedrich August von Hayek. Coloro che hanno a disposizione delle grosse somme di denaro, in effetti, hanno la possibilità di togliersi un bel po’ di soddisfazioni. Proprio il denaro, d’altronde, si rivela necessario per acquistare i vari beni e servizi di nostro interesse.

Per questo motivo, data la sua importanza, è sempre bene cogliere al volo ogni occasione utile a riempire il nostro portafoglio.

Tra questi si annoverano anche i rimborsi dell’Agenzia delle Entrate che vengono effettuati anche a favore di coloro che non hanno un conto corrente. Ma in che modo arriva il denaro in tal caso? Ecco come funziona.

Rimborsi dell’Agenzia delle Entrate senza conto corrente: ecco come arrivano i soldi

L’Agenzia delle Entrate provvede, nella maggior parte dei casi, ad erogare i rimborsi tramite bonifico. Ma come funziona nel caso in cui il soggetto interessato non sia titolare di un conto corrente bancario o postale? Ebbene, in questo caso il pagamento è effettuato attraverso un assegno vidimato emesso da Poste Italiane, inviato tramite raccomandata presso il domicilio fiscale del soggetto destinatario.

Quest’ultimo ha 60 giorni di tempo, a partire dalla data di emissione indicata sul titolo, per incassare i soldi. È sufficiente presentare l’assegno vidimato presso uno degli uffici postali dislocati sul territorio italiano per ottenere la cifra spettante in contanti. A tal proposito, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, viene sottolineato come, prima di procedere al pagamento del rimborso, Poste Italiane effettui alcuni controlli. In particolare:

– verifica dell’avvenuta consegna del plico al beneficiario;

– verifica dei termini di validità dell’assegno;

– verifica dell’identità del presentatore dell’assegno;

– controllo della puntuale coincidenza di tutti i dati dell’assegno.

La mancata corrispondenza, anche parziale, di tali elementi comporta il rifiuto di Poste Italiane S.p.A. ad effettuare il pagamento dell’assegno vidimato”.

Se l’assegno è intestato a un minore, interdetto, defunto o fallito, l’operazione di incasso può essere svolta da un loro rappresentante, come ad esempio un tutore, erede o curatore fallimentare.

Questo a patto di presentare apposita documentazione che dimostri di essere legittimato ad incassare l’assegno per conto della persona rappresentata.

Ma cosa succede se il soggetto beneficiario non incassa l’assegno entro 60 giorni dall’emissione del titolo? Ebbene, trascorso tale lasso temporale, l’assegno vidimato ritorna nelle casse del Fisco. In seguito l’Agenzia delle Entrate provvede ad effettuare nuovamente il pagamento, emettendo sempre un assegno vidimato. Se anche in questo caso il titolo non è incassato, sarà compito del soggetto interessato presentare un’istanza per ottenere il rimborso.