L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 5 maggio 2020 (Prot. n. 2020/225347) ha definito i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 (precompilato) con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 175 del 2014.

Ai sensi di quest’ultimo, infatti, è stabilito che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Amministrazione finanziaria può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa.

Tali controlli possono essere effettuai entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (fissata al 30 settembre 2020), ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il 6° mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Elementi di incoerenza: attenzione agli scostamenti

Quindi, ad esempio, se con riferimento ad un Modello 730/2020 precompilato su cui il contribuente esegue delle modifiche, risulta un credito IRPEF di 4.800 euro, l’Agenzia delle Entrate prima di dare via libera al rimborso effettuerà un controllo preventivo entro la fine di gennaio 2021 ed il rimborso sarà erogato entro la fine di marzo 2021.

Detto ciò, il provvedimento del 5 maggio scorso, stabilisce al punto 1 che gli elementi di incoerenza per il controllo preventivo sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

È altresì considerato elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.