Il Covid-19 non ferma le attività degli uffici dell’Agenzia delle Entrate relative ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria stessa. Lo si evince dalla Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 avente ad oggetto chiarimenti in merito alle misure contenute nel decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020). In riferimento alle attività di rimborso occorre richiamare il decreto MEF del 22 novembre 2019 (Rubricato “Individuazione delle imposte e delle tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di esecuzione”) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2020 serie generale n.

11. All’art. 1 di quest’ultimo decreto si stabilisce che l’Agenzia delle Entrate mediante procedure automatizzate dispone i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette, di propria competenza, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze, sulla base di liste contenenti, per ciascun periodo e tipo d’imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell’avente diritto, il numero di protocollo della dichiarazione o dell’istanza dalla quale scaturisce il rimborso e l’ammontare dell’imposta da rimborsare. Sono fatte salve le diverse modalità di rimborso previste da specifiche norme. Ai successivi articoli è disposto che il pagamento dei rimborsi avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o postale (il pagamento è effettuato da Banca d’Italia). Il beneficiario a tal fine, se non lo ha già fatto, comunica all’Amministrazione stessa le coordinate del conto corrente, bancario o postale, nonché le relative variazioni, da utilizzare per tutti i rimborsi da pagare. In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche, avviene tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.a. (la somma può essere incassata presso tutti gli uffici postali oppure versata sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario). In ipotesi di pagamento non andato a buon fine, l’Agenzia delle Entrate, in ogni caso, ne dà comunicazione al beneficiario indicando le relative cause.

Continuano le istruttorie per i rimborsi

E’ stato, dunque, chiesto all’Agenzia delle Entrate, se le attività relative ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria, sono da intendersi sospese anch’esse ai sensi dell’articolo 67 del Decreto-legge n. 18 del 2020, il quale, a fronte dell’emergenza da Covid-19, espressamente ha sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. In merito, l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che come già era stato indicato con la Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, la sospensione dei termini previsti dalla disposizione richiamata non sospende né esclude le attività degli uffici. Coerentemente, anche in questo periodo emergenziale gli uffici continueranno a svolgere, nell’interesse dei contribuenti, l’attività istruttoria dei procedimenti relativi  ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria, con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

Si tiene a precisare che il citato art. 67 del Cura Italia non è stato oggetto di ulteriori modifiche ad opera dell’ultimo decreto del Governo del 6 aprile scorso (c.d. decreto liquidità) e contenete tra l’altro ulteriori misure fiscali in favore dei contribuenti italiani.