Attenzione ai rimborsi 730 sui conto correnti cointestati.

La Commissione tributaria provinciale di Perugia, sentenza 104/2021, è andata oltre rispetto agli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in merito alle detrazione Irpef e ai conseguenti rimborsi 730 laddove il conto corrente al quale è riconducibile il pagamento della spesa detraibile sia cointestato.

Ecco cosa hanno deciso i Giudici.

La detrazione delle spese nel 730

La Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020, ha previsto che le spese sanitarie e gli altri oneri detraibili possono essere scaricate dalle tasse solo se pagate con strumenti di pagamento tracciabili quali: carte di credito, debito, assegni bancari, postali ecc.

Possono essere scaricate anche se pagate in contanti (comma 680 Legge 160/2019):

  • le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché
  • quelle per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Dunque, le spese sanitarie possono essere pagate anche in contanti.

In obbligo di pagamento tracciabile, la prova del pagamento tramite carta, bancomat o altro può essere rappresentata dalla la fattura, ricevuta fiscale o dal documento commerciale che riporti la relativa annotazione.

In mancanza di ciò, il contribuente dovrà esibire, alternativamente (circolare Agenzia delle entrate n°7/E 2021):

  • ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPa o
  • con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.

L’estratto conto è una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”. Prova opzionale, residuale e non aggiuntiva. Il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non disponga di altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili.

I rimborsi 730 in caso di conto corrente cointestato

Nella risposta n°431/2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione spetta anche laddove la spesa sia stata pagata con una carta di credito riconducibile ad un conto corrente cointestato tra coniugi e a firme disgiunte.

La detrazione spetterà al coniuge che ha effettivamente pagato la spesa. L’onere deve rimanere a carico del soggetto intestatario della fattura/documento commerciale. La contestazione del conto può rappresentare prova.

Proprio in tale contesto è intervenuta la Commissione tributaria provinciale di Perugia, sentenza 104/2021.

Nello specifico, secondo i Giudici, quando il pagamento è effettuato da un conto corrente cointestato la detrazione spetta solo al 50%. Nel caso specifico, il contribuente non ha dato prova della provenienza e della titolarità esclusiva delle somme pagate per i contributi versati ad un fondo complementare.

Ad ogni modo, al di là della dimostrazione della titolarità esclusiva delle somme utilizzate, ciò che conta è l’intestazione del documento di spesa. Con conto cointestato e fattura in capo ad un coniuge, questo può ottenere la detrazione piena. La cointestazione del conto non è da ostacolo.

Tale indicazioni sono state ribadite dalla Sottosegretaria al Ministero dell’Economia Maria Cecilia Guerra in risposta all’interrogazione in Commissione Finanze della Camera del 21 aprile 2021.

Dopo che la suddetta sentenza aveva provocato un certo allarmismo tra i contribuenti.