Con la riforma dei bilanci, il legislatore, ha collegato alle dimensioni delle società gli obblighi relativi alla redazione dei documenti contabili. La novità ha generato tre categorie di bilanci:
- bilancio super abbreviato per le micro-imprese;
- bilancio abbreviato per le imprese di piccole dimensioni;
- bilancio ordinario per le imprese di medio-grandi dimensioni.
La normativa di bilancio si arricchisce di una ulteriore classificazione in merito alla classe dimensionale per le imprese che non applicano i principi contabili internazionali.
Concetto di micro-impresa e redazione di bilancio d’esercizio
Il D.
- dalla redazione del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2437, n. 9) e 16);
- della relazione sulla gestione se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni richieste dai n. 3) e 4) dell’art. 2428.
La facoltà del bilancio “super abbreviato” viene meno se per il secondo esercizio consecutivo vengono superati i limiti indicati dall’art.
Le imprese di medio-grandi dimensioni e il bilancio d’esercizio
Le imprese di medio-grandi dimensioni sono quelle realtà imprenditoriali che superano i limiti indicati negli art. 2435-bis e ter del codice civile. Queste società sono tenute a redigere e pubblicare un bilancio d’esercizio in forma ordinaria ossia con un livello informativo coerente a quanto previsto dalla normativa del codice civile. In particolare, a partire dal 2016, il bilancio delle imprese di medio-grandi dimensioni dovrà contenere anche il rendiconto finanziario e rappresentare, non solo in nota integrativa, i contratti derivati.
Le imprese di piccole dimensioni e il bilancio d’esercizio
Il bilancio abbreviato rappresenta invece il documento che le imprese di piccole dimensioni possono pubblicare. Le società che per due esercizi consecutivi non hanno superato due dei seguenti limiti: totale attivo € 4.400.000, 8.800.000 e dipendenti 50 unità, hanno la facoltà di pubblicare un consuntivo d’esercizio in forma abbreviata poiché composto da schemi sintetici di stato patrimoniale e conto economico, e da una nota integrativa abbreviata, sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. In particolare, applicando le modifiche introdotto dal D. Lgs. n. 139/2015 quest’ultima deve fornire le indicazioni richieste dal primo comma dell’art. 2427 del codice civile. Inoltre, alle imprese di piccole dimensioni è consentito iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, non applicando il metodo del costo ammortizzato introdotto dal D.