Con la riforma dei bilanci, il legislatore, ha collegato alle dimensioni delle società gli obblighi relativi alla redazione dei documenti contabili. La novità ha generato tre categorie di bilanci:

  • bilancio super abbreviato per le micro-imprese;
  • bilancio abbreviato per le imprese di piccole dimensioni;
  • bilancio ordinario per le imprese di medio-grandi dimensioni.

La normativa di bilancio si arricchisce di una ulteriore classificazione in merito alla classe dimensionale per le imprese che non applicano i principi contabili internazionali.

Concetto di micro-impresa e redazione di bilancio d’esercizio

Il D.

Lgs. n. 139/2015 introduce il concetto di micro-impresa attribuendogli specifici obblighi informativi. In particolare, il decreto in oggetto introduce il nuovo art. 2435-ter del codice civile che, oltre a definire il concetto di micro-impresa, ne norma il contenuto del bilancio d’esercizio. Il bilancio d’esercizio  “super abbreviato” rappresenta un rendiconto che consente la pubblicità sulla situazione patrimoniale ed economica delle micro imprese, senza appesantirle di costosi adempimenti informativi. Il legislatore ha quindi individuato in questo bilancio un sufficiente equilibrio tra la necessità delle società di capitali di informare i terzi sull’andamento dell’impresa e quella di minimizzare i costi di amministrazione. Le imprese che per due esercizio consecutivi non hanno superato due dei seguenti limiti: totale attivo € 175.000, ricavi € 350.000 e dipendenti 5 unità, sono definite micro-imprese dall’art. 2345-ter. Le imprese che rientrano in questa classe dimensionale devono pubblicare un bilancio composto dagli schemi redatti applicando i criteri di valutazione previsti dall’art. 2435-bis e le esonera:

  • dalla redazione del rendiconto finanziario;
  • della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2437, n. 9) e 16);
  • della relazione sulla gestione se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni richieste dai n. 3) e 4) dell’art. 2428.

La facoltà del bilancio “super abbreviato” viene meno se per il secondo esercizio consecutivo vengono superati i limiti indicati dall’art.

2435-ter. L’impresa, in questo caso, redigerà il bilancio in forma ordinaria o in forma abbreviata se comunque non supera i limiti indicati dall’art. 2435-bis. Il bilancio abbreviato e quello “super abbreviato” rappresentano facoltà concesse alle imprese di piccole dimensioni e alle micro-imprese per minimizzare i costi amministrativi. Tuttavia è loro consentito redigere il bilancio in forma ordinaria seguendo tutti i criteri di valutazioni previsti per le imprese di medio-grandi dimensioni, nonché rappresentando in nota integrativa tutte le informazioni richieste e redigendo la relazione sulla gestione.

Le imprese di medio-grandi dimensioni e il bilancio d’esercizio

Le imprese di medio-grandi dimensioni sono quelle realtà imprenditoriali che superano i limiti indicati negli art. 2435-bis e ter del codice civile. Queste società sono tenute a redigere e pubblicare un bilancio d’esercizio in forma ordinaria ossia con un livello informativo coerente a quanto previsto dalla normativa del codice civile. In particolare, a partire dal 2016, il bilancio delle imprese di medio-grandi dimensioni dovrà contenere anche il rendiconto finanziario e rappresentare, non solo in nota integrativa, i contratti derivati.

Le imprese di piccole dimensioni e il bilancio d’esercizio

Il bilancio abbreviato rappresenta invece il documento che le imprese di piccole dimensioni possono pubblicare. Le società che per due esercizi consecutivi non hanno superato due dei seguenti limiti: totale attivo € 4.400.000, 8.800.000 e dipendenti 50 unità, hanno la facoltà di pubblicare un consuntivo d’esercizio in forma abbreviata poiché composto da schemi sintetici di stato patrimoniale e conto economico, e da una nota integrativa abbreviata, sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. In particolare, applicando le modifiche introdotto dal D. Lgs. n. 139/2015 quest’ultima deve fornire le indicazioni richieste dal primo comma dell’art. 2427 del codice civile. Inoltre, alle imprese di piccole dimensioni è consentito iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, non applicando il metodo del costo ammortizzato introdotto dal D.

Lgs. n. 139/2015. La relazione sulla gestione, infine, può non essere redatta e pubblicata se le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 del codice civile sono presentate nella nota integrativa. Ecco una tabella di tutte le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 sulla normativa di bilancio decreto bilanci