Per il rientro dei cervelli in Italia prima del 30 aprile 2019 scattano nuove agevolazioni. Lo prevede la legge di bilancio per il 2021 che estende i benefici fiscali per chi usufruisce del regime agevolato.

Coloro che hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali previste dal decreto Crescita del 2019 potranno estendere il bonus a determinate condizioni. Il rientro dei cervelli in Italia è stato quindi oggetto da parte del legislatore di ulteriori vantaggi. Vediamoli.

Rientro dei cervelli, nuove agevolazioni fiscali

Chi sta già usufruendo del regime fiscale agevolato potrà ridurre ancora le imposte da versare fino al 70% (anziché 50%) per 5 anni.

Una possibilità che è riconosciuta solo a fronte del pagamento di una tassa d’ingresso.

L’importo di questa tassa è pari al 10% dei redditi da lavoro dipendente o autonomo, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione. Altra condizione è avere almeno un figlio minore o aver acquistato una casa in Italia.

Tale tassa, poi, scende ulteriormente fino al 5% dei redditi per chi, al momento dell’opzione, ha almeno 3 figli minorenni, e acquista una casa entro al massimo 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione stessa.

Le agevolazioni per i rimpatriati

Ma come funzionano le agevolazioni per il rientro dei cervelli? Al momento la legge prevede una tassazione della durata di 5 anni per chi rientra in Italia dopo almeno due anni di lavoro o studio svolti all’estero.

Dal 30 aprile 2019, cioè dall’entrata in vigore del decreto Crescita, tale tassazione è pari al 30% dei redditi prodotti in Italia. Prima di tale data la percentuale era del 50%. E’ prevista inoltre la possibilità di prolungare  la durata del regime agevolato per altri 5 anni in caso di nascita di figli o di acquisto di una casa. Queste due opportunità non erano previste prima del 30 aprile 2019.

Riepilogando, quindi, se si hanno figli minorenni a carico al momento del rientro dei cervelli o se nascono durante i primi 5 anni del beneficio fiscale, la durata delle agevolazioni raddoppia.

L’acquisto della casa, invece, può essere effettuato un anno prima o un anno dopo il rientro in Italia. Deve riguardare la piena proprietà, mentre non conta l’acquisto della sola nuda proprietà o del solo diritto di usufrutto. Si deve poi trattare di una compravendita vera, non di una donazione o di una eredità.

La tassa d’ingresso

La legge di bilancio per il 2021, come detto, estende queste agevolazioni anche a chi, essendo rientrato in Italia prima del 30 aprile 2019, non ne aveva diritto. Il regime più favorevole, però, è condizionato al pagamento di una imposta pari al 10% (o 5% nel caso di presenza in famiglia di almeno tre figli minori) del reddito da lavoro realizzato in Italia.

Il mancato versamento della tassa non darà diritto all’estensione del periodo di sconto fiscale previsto per il rientro dei cervelli. I benefici termineranno quindi decorsi 5 anni dalla data di rientro in Italia.

Requisiti

Per ottenere l’agevolazione fiscale che riguarda il rientro dei cervelli, il docente o ricercatore deve dimostrare di:

  • essere stato residente all’estero non in maniera occasionale
  • essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato
  • aver svolto attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università
  • trasferire la residenza fiscale in Italia
  • svolgere in Italia attività di docenza e ricerca

L’iscrizione all’AIRE

Con il decreto Crescita, il governo ha agevolato ulteriormente il rimpatrio dei cervelli superando il requisito dell’iscrizione obbligatoria all’AIRE. Molti docenti e ricercatori, pur lavorando da tanti anni all’estero, non hanno mai regolarizzato la loro posizione anagrafica con l’iscrizione all’Anagrafe per i Residenti all’Estero.

Sarà quindi necessario dimostrare solamente  di essere stato assoggettato a imposizione fiscale nello Stato estero in cui hanno lavorato e con il quale è in vigore la convenzione contro le doppie imposizioni.