A circa 20 giorni dalla scadenza del termine entro il quale artigiani e commercianti in regime forfettario, possono richiedere di pagare i contributi dovuti all’INPS con uno sconto del 35%, con apposito comunicato stampa, l’Associazione Nazionale dei commercialisti evidenzia le criticità della norma che consente tale sconto contributivo.  Nella parte in cui prevede che, una volta persi i requisiti per ottenerlo (o, dopo la rinuncia volontaria all’agevolazione), il contribuente non può più beneficiarne. Anche se, successivamente, torna a rispettare nuovamente quanto richiesto dalla legge ai fini dello sconto.

Vediamo quali sono le proposte dell’ANC.

La riduzione dei contributi INPS per il regime forfettario

Lo sconto contributivo è riconosciuto in forza delle previsioni di cui al comma 77 della Legge n°190/2014.

Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Lo sconto è applicato su domanda dell’interessato che deve essere presentata direttamente all’INPS. In particolare, la richiesta può essere presentata tramite il proprio cassetto previdenziale artigiani e commercianti (anche tramite SPID), accedendo alla sezione “domande telematizzate”.

Arriviamo però alle criticità della norma, nella parte in cui, vedi comma 82, dispone che (…)

il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54 (requisiti di accesso al regime forfettario).

Ciò sta a significare che, una volta persi i requisiti per sfruttare lo sconto contributivo perché viene a mancare uno dei requisiti richiesti per il regime forfettario o per la presenza di una della cause di esclusione dallo stesso, il contribuente non potrà più beneficiarne.

Ciò, vale anche laddove, il contribuente dovesse ritornare legittimamente, negli anni successivi, nel regime forfettario.

Riduzione contributi regime forfettario. Le proposte dell’ANC

L’Associazione Nazionale dei commercialisti ha espresso tutto il suo disappunto proprio rispetto a tale aspetto della norma.

Come riportato nel comunicato stampa citato in premessa, l’attuale norma sulla riduzione del 35% della contribuzione dovuta ai fini previdenziali dai contribuenti forfettari iscritti alle gestione commercianti e artigiani presenta un’evidente anomalia. Tale anomalia prevede che l’agevolazione possa essere richiesta una sola volta nell’intero arco della vita lavorativa del contribuente.

Al contribuente che decidesse, una volta uscito per superamento del limite di fatturato, di rientrare l’anno successivo nel regime agevolato, è preclusa la possibilità di chiedere nuovamente l’applicazione dell’agevolazione contributiva.

“È una disparità di trattamento”. Sottolinea Marco Cuchel, Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti. “Iniqua e spropositata, che causa storture e disallineamenti tra la norma fiscale e quella previdenziale. È indispensabile e urgente una modifica della norma che allinei i due provvedimenti agevolativi. Anche al fine di evitare distorsioni nella concorrenza tra due soggetti identici per tipologia di attività e per fatturato, laddove uno dei due non possa più usufruire della riduzione al 65% INPS”.

ANC chiede dunque un immediato intervento normativo volto al miglior funzionamento e coordinamento tra norma fiscale e previdenziale. Ciàò nell’ottica dell’equità fiscale e in considerazione del grande aumento della platea di contribuenti che si avvalgono di questo regime, a seguito delle recenti modifiche normative.