Il ricorso di una multa per eccesso di velocità rilevato da autovelox non sospende i termini per la comunicazione dei dati del conducente. A chiarirlo sono stati da ultimo i giudici Cassazione, con sentenza 19380/15, chiamati a decidere su una controversia sorta nel 2006. Sappiamo che quando un automobilista riceve a casa il verbale dell’autovelox con relativa multa per eccesso di velocità, egli deve comunicare alla polizia il nome della persona che era alla guida. Spesso il modulo è allegato al verbale dell’infrazione.

Ricorso multa autovelox: il congelamento dei punti

Il termine per la comunicazione dei dati del conducente è di 60 giorni. In questa finestra temporale i punti vengono congelati nel senso che il ministero deciderà solamente dopo l’esito del ricorso se decurtarli oppure no. Per legge quindi non è corretta la pratica messa in atto da alcuni agenti che, in presenza di ricorso, procedono al taglio dei punti preventivi. L’eventuale decurtazione dei punti della patente avviene solamente dopo, in caso di esito negativo del ricorso della multa.

Ricorso multa autovelox: la comunicazione dei dati del conducente alla guida

Questo però, ricorda la Cassazione, non esonera il soggetto che riceve la multa dalla comunicazione, entro il termine sopra citato, dalla comunicazione dei dati del conducente fotografato dall’autovelox. Fotografie autovelox: nuove regole per il ricorso Se la macchina a cui viene addebitata la multa risulta essere di proprietà di una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a comunicare i dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia procedente. Il proprietario del veicolo, o altro obbligato solidalmente, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato motivo documentato, di fornirli è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 284 euro (più spese di notifica). Autovelox ileggittimi: ecco quali sono