Fino ad oggi chi voleva impugnare di fronte al giudice un provvedimento dell’Inps in materia di invalidità civile o di handicap, doveva presentare ricorso giudiziale al Tribunale. Dal 2012 sono state introdotte nuove norme che regolano il ricorso giudiziario in materia di invalidità civile, infatti è lo stesso contribuente che ha l’obbligo dell’accertamento tecnico preventivo.  

DOMANDA INVALIDITA’: COSA FARE IN CASO DI RESPINGIMENTO DELL’INPS

In caso di rigetto dell’Inps della domanda di riconoscimento dello stato invalidante o di handicap, prima di ricorrere al giudice il contribuente deve richiedere allo stesso giudice l’accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie.

In quella sede deve attivarsi per cercare di conciliare la lite con l’Inps. Il giudice non procede alla causa se non è stata presentata l’istanza o non è stato portato completato l’accertamento tecnico preventivo, concedendo a tal fine un termine massimo di 15 giorni. Concluse le operazioni di consulenza, il giudice fissa un termine non superiore a 30 giorni entro il quale le parti devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni dell’accertamento tecnico. In assenza di contestazioni, trascorsi 30 giorni, il Giudice omologa l’accertamento del requisito sanitario. Se una delle parti contesta le conclusioni della perizia, può avviare la causa ordinaria entro 30 giorni dalla contestazione.  

RISARCIMENTO DANNO BIOLOGICO E DANNO MORALE POSSONO COESISTERE

Sempre in materia di invalidità civile, ma più in particolare quando è  riconosciuto alla vittima il danno biologico, ovvero che ha subito danni alla salute, non si esclude il diritto al risarcimento del danno morale. Questo principio è stato recentemente riaffermato da una sentenza della Cassazione, che si è espressa nel caso di un minore vissuto per pochi anni con invalidità al 100% a seguito dei danni subiti durante il parto. Peraltro, la legge ha già stabilito le diverse modalità di riconoscimento per le due voci: il danno biologico è valutato in base ai parametri dettati da specifiche tabelle, il danno morale è calcolato con appositi indicatori che valutano “l’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona”.

 Il danno morale può essere riconosciuto fino ad un massimo di due terzi rispetto al valore del danno biologico.  

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